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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999

Art. 25
Informazione e sistema informativo
1. La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti al reciproco scambio di dati, informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge .
2. La Regione, nell'ambito del sistema informativo di cui alla L.R. 26 luglio 1988, n. 30, organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati anche ai fini della presente legge. Predispone inoltre una raccolta di studi e ricerche su metodologie e modelli in materia di impatto ambientale ed un archivio in cui sono raccolti i S.I.A. e le valutazioni di impatto ambientale (V.I.A.) nonchè la relativa documentazione.
3. Le pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione degli avvisi di deposito di cui al comma 3 dell'art. 9 ed al comma 2 dell'art. 14, nonchè delle decisioni per estratto di cui al comma 3 dell'art. 10 ed al comma 3 dell'art. 16, sono gratuite. Il Presidente della Regione definisce con apposito atto forme e modalità di tali pubblicazioni.

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