LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999
Art. 29
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 25 ed al comma 1 dell'art. 27 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del Bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 27 la Regione fa fronte nell'ambito dei finanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.