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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999

Art. 32
Decorrenza dell'efficacia
1. Le disposizioni concernenti le procedure disciplinate dalla presente legge per i progetti di impianti, opere o interventi hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle direttive previste dal comma 1 dell'art. 8.
2. In assenza delle direttive regionali, le disposizioni della presente legge entrano in ogni caso in vigore:
a) dopo 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli Allegati A.1, A.2, e A.3;
b) dopo 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli Allegati B.1, B.2, e B.3.
3. In attesa dell'emanazione delle direttive regionali, i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, e B.3 sono sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente legge su richiesta del proponente.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il S.I.A. è redatto in conformità all'Allegato C.
5. Salvo diversa determinazione del proponente, le procedure di cui alla presente legge non si applicano ai progetti di impianti, opere o interventi elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 per i quali, alla data di pubblicazione delle direttive, siano già state presentate le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni o degli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e di tutela della salute dei cittadini, a norma delle disposizioni vigenti.
6. Le disposizioni concernenti le procedure disciplinate dalla presente legge non trovano applicazione per le attività estrattive per le quali alla data di pubblicazione delle direttive previste dall'art. 8 sia stato approvato il piano particolareggiato di cui all'art. 8 della L.R. n. 17 del 1991 e successive integrazioni e modificazioni. Le predette disposizioni non trovano, inoltre applicazione qualora il piano particolareggiato di iniziativa pubblica sia stato adottato ovvero il piano particolareggiato di iniziativa privata sia stato presentato e vengano successivamente approvati.

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