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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999

Art. 4
Ambito di applicazione
1. I progetti di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3, che non ricadono all'interno di aree naturali protette, sono assoggettati alla procedura di verifica (screening), ai sensi degli artt. 9 e 10. Sono altresì assoggettati alla procedura di verifica (screening), per le parti non ancora autorizzate, i progetti di trasformazione od ampliamento dai quali derivino impianti, opere o interventi con caratteristiche e dimensioni rientranti fra quelli previsti negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3.
2. Sono assoggettati alla procedura di V.I.A., ai sensi degli articoli da 11 a 18, i progetti di cui agli:
a) Allegati A.1, A.2 e A.3;
b) Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette definite dalla L.6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno e dalla L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica (screening) di cui al comma 1.
3. Su richiesta del proponente sono assoggettati:
a) alla procedura di verifica (screening) i progetti non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3.
b) alla procedura di V.I.A. i progetti compresi negli Allegati B.1, B.2 e B.3.
4. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 3, l'autorità competente può stabilire di esentare il proponente dal pagamento delle spese istruttorie di cui all'art. 28 e di contribuire alle spese di redazione del S.I.A. fino ad un massimo complessivo del 50%, qualora sussista un interesse pubblico all'attivazione della procedura di verifica (screening) ovvero della procedura di V.I.A., in relazione agli impatti ambientali attesi per la tipologia dimensionale e la localizzazione dei progetti ovvero per la vulnerabilità dei siti interessati.
5. Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge sono ridotte del 50% nel caso in cui i progetti ricadono all'interno di aree naturali protette.
6. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate del 30% nei seguenti casi:
a) progetti localizzati nelle aree industriali ecologicamente attrezzate, individuate nei modi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno;
b) progetti di trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del Regolamento CEE/1836/93 del 29 giugno 1993, concernente il sistema comunitario di ecogestione ed audit.
7. Le soglie dimensionali di cui agli allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate altresì del 20% per le attività produttive da insediare nelle aree industriali esistenti, dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Provincia individua specificatamente, su proposta dei Comuni interessati, le aree che possiedono le predette caratteristiche.
8. La disciplina della presente legge non si applica a:
a) i progetti destinati a scopi di difesa nazionale;
b) gli interventi disposti in via d'urgenza dalle competenti autorità, sia al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e del territorio da pericoli imminenti, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Sito esterno e della L.R. 19 aprile 1995, n. 45.
9. La Giunta regionale, su proposta della autorità competente, può, in casi eccezionali, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente legge, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell'art. 2, della direttiva n. 85/337/CEE. L'efficacia dell'esenzione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea.
10. Ai sensi dell'art. 1 commi 10 e 11 del D.P.R. 12 aprile 1996 Sito esterno, non sono oggetto della disciplina della presente legge i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, nonchè i progetti che costituiscono loro modifica, sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della competenza del Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno

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