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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999

Art. 5
Autorità competenti
1. La Regione è competente per le procedure relative ai progetti:
a) elencati negli Allegati A.1 e B.1;
b) elencati negli Allegati A.2 e B.2 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più Province;
c) previsti al comma 2 qualora la Provincia sia il proponente;
d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.1 e B.1, attivate su richiesta del proponente;
e) non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più province, attivate su richiesta del proponente.
2. La Provincia è competente per le procedure relative ai progetti:
a) elencati negli Allegati A.2 e B.2;
b) elencati negli Allegati A.3 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più Comuni;
c) previsti al comma 3 qualora il Comune sia il proponente;
d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.2 e B.2, attivate su richiesta del proponente;
e) non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio provinciale, attivate su richiesta del proponente.
3. Il Comune è competente per le procedure relative ai progetti elencati negli Allegati A.3 e B.3 e, su richiesta del proponente, ai progetti inferiori alla soglia dimensionale di cui agli Allegati A.3 e B.3.
4. L'autorità competente svolge le procedure di verifica (screening) e di V.I.A. su richiesta del proponente ovvero dello sportello unico per le attività produttive nei casi di cui all'art. 6.
5. Nell'espletamento delle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente istituisce un apposito ufficio. I Comuni possono istituire un ufficio competente intercomunale ovvero avvalersi dell'ufficio competente della Provincia, tramite apposite convenzioni.
6. Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente può avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle strutture dell'ARPA dell'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 19 aprile 1995, n.44. L'ammontare dei compensi dovuti all'ARPA è definito dalla Giunta regionale in riferimento alle diverse tipologie di impianti, opere o interventi in misura forfettaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all'art. 8 della L.R. n. 44/95.

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