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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999

Art. 6
Sportello unico per le attività produttive
1. Per i progetti relativi alle attività produttive assoggettate al procedimento di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, lo sportello unico attiva le procedure di verifica (screening) e di V.I.A. disciplinate dalla presente legge ed acquisisce le relative determinazioni dell'autorità competente.
2. A tal fine lo sportello unico, ai sensi della presente legge trasmette all'autorità competente la domanda del proponente con la relativa documentazione e cura gli adempimenti relativi al deposito, trasmissione e pubblicazione di cui agli artt. 9 e 14.
3. Nell'ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione all'insediamento di attività produttive la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva comprende e sostituisce le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale a norma dell'art. 17.
4. Acquisito l'esito della procedura di verifica (screening), ovvero la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva lo sportello unico conclude il procedimento di autorizzazione all'insediamento dell'attività produttiva.
5. Lo sportello unico assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia di procedure di V.I.A.
6. Fino all'istituzione dello sportello unico di cui comma 1, le domande per l'avvio delle procedure di verifica (screening) e di V.I.A. sono presentate dal proponente direttamente all'autorità competente.

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