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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999

Art. 9
Verifica (screening)
1. Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), ai sensi dell'art. 4, il proponente presenta all'autorità competente ovvero allo sportello unico una domanda, allegando i seguenti elaborati:
a) il progetto preliminare;
b) una relazione relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto;
c) una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica.
2. L'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni e i chiarimenti necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento.
3. Gli elaborati sono depositati presso l'autorità competente e presso i Comuni interessati. Sul Bollettino Ufficiale della Regione è pubblicato l'annuncio dell'avvenuto deposito nel quale siano specificati: l'oggetto e la localizzazione del progetto, il proponente e l'indicazione dei luoghi e dei termini di deposito.
4. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e può presentare osservazioni all'autorità competente.
5. Per i progetti relativi alle attività produttive di cui all'art. 6 le forme di partecipazione previste al comma 4 si concludono entro 30 giorni dalla pubblicizzazione della domanda effettuata a norma del comma 2 dell'art. 6 del DPR n. 447 del 1998 Sito esterno.
6. L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.

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