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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999

Titolo IV
PROCEDURE DI V.I.A. INTERREGIONALI E SOVRAREGIONALI
Art. 19
Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali
1. Nel caso di progetti che risultino localizzati sul territorio di più Regioni, la Giunta regionale delibera la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) d'intesa con le Regioni cointeressate, qualora tali progetti non siano di competenza dello Stato in base all'atto di indirizzo e coordinamento adottato ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di altre Regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta ad informare e ad acquisire anche i pareri di tali Regioni nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 18.
Art. 20
Partecipazione della Regione alla procedura di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno
1. Il parere relativo alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della L.8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno è espresso dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale acquisisce il parere delle Province e dei Comuni interessati. A tal fine le comunicazioni di cui al comma 3 dell'art. 6, della L. 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno sono trasmesse, a cura del proponente, anche alle Province ed ai Comuni interessati. I pareri sono espressi entro 60 giorni dal ricevimento delle comunicazioni, trascorsi i quali, la Giunta regionale può provvedere anche in assenza dei predetti pareri.
3. La Giunta regionale può promuovere consultazioni ed istruttorie pubbliche con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati.
Art. 21
Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri
1. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, l'autorità competente informa il Ministro dell'Ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con la L.3 novembre 1994, n. 640 Sito esterno.

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