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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999

Titolo VI
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 25
Informazione e sistema informativo
1. La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti al reciproco scambio di dati, informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge .
2. La Regione, nell'ambito del sistema informativo di cui alla L.R. 26 luglio 1988, n. 30, organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati anche ai fini della presente legge. Predispone inoltre una raccolta di studi e ricerche su metodologie e modelli in materia di impatto ambientale ed un archivio in cui sono raccolti i S.I.A. e le valutazioni di impatto ambientale (V.I.A.) nonchè la relativa documentazione.
3. Le pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione degli avvisi di deposito di cui al comma 3 dell'art. 9 ed al comma 2 dell'art. 14, nonchè delle decisioni per estratto di cui al comma 3 dell'art. 10 ed al comma 3 dell'art. 16, sono gratuite. Il Presidente della Regione definisce con apposito atto forme e modalità di tali pubblicazioni.
Art. 26
Relazione sull'attuazione delle procedure in materia di impatto ambientale
1. La Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente legge. In particolare la relazione:
a) informa sulle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8;
b) dà conto degli esiti delle procedure effettuate in attuazione della presente legge;
c) indica lo stato di definizione degli strumenti informativi di cui all'art. 25;
d) si esprime in merito all'efficacia delle procedure effettuate in attuazione della presente legge e formula proposte con particolare riguardo agli adempimenti previsti all'art. 31.
2. Per predisporre la relazione la Giunta regionale acquisisce informazioni, valutazioni e proposte dalle Province e dai Comuni.
3. La relazione è comunicata al Ministero dell'Ambiente, in attuazione del comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. 12 aprile 1996 Sito esterno.
Art. 27
Formazione culturale e aggiornamento professionale
1. La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di valutazione di impatto ambientale e ne diffonde i risultati. A tal fine può avvalersi della collaborazione di Università, enti ed istituti, italiani od esteri, stipulando apposite convenzioni.
2. La Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia di valutazione di impatto ambientale.
Art. 28
Spese istruttorie
1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla presente legge, sono a carico del proponente e sono determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura comunque non superiore al 0,05%, dall'autorità competente secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale nelle direttive di cui all'art. 8. Le spese istruttorie sono quantificate con l'atto conclusivo del procedimento.
Art. 29
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 25 ed al comma 1 dell'art. 27 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del Bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 27 la Regione fa fronte nell'ambito dei finanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 30
Disposizioni abrogative ed interpretative
1. Le modalità di valutazione di impatto ambientale, comunque denominate, previste dalla legislazione regionale ovvero dagli strumenti di pianificazione sono sostituite:
a) per i progetti previsti dagli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, da quanto previsto dalla presente legge;
b) per i progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L.8 luglio 1986 n. 349 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, dalla procedura di cui al medesimo articolo 6.
2. La L.R. 19 maggio 1980, n. 37 concernente: " Interventi della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi " è abrogata.
3. L'art 8 e la lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle direttive previste dall'art. 8 della presente legge per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge. E' fatta salva per i piani particolareggiati adottati ovvero per i piani particolareggiati di iniziativa privata presentati in data precedente la possibilità di concludere il procedimento di approvazione secondo quanto previsto dal medesimo art. 8 della L.R. n. 17 del 1991.
Art. 31
Modifiche degli Allegati
1. Il Consiglio regionale modifica, con propria deliberazione, gli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C e D al fine di dare attuazione a normative comunitarie, nazionali o regionali.
2. Il Consiglio regionale, tenuto conto della relazione di cui all'art. 26 e sulla base degli elementi indicati nell'Allegato D, può stabilire con propria deliberazione:
a) un eventuale incremento o decremento, nella misura massima del 30%, delle soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2, e B.3, ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del D.P.R. 12 aprile 1996 Sito esterno;
b) l'esclusione dalle procedure disciplinate dalla presente legge dei progetti di impianti, opere o interventi degli Allegati B.1, B.2, e B.3 che non ricadono in aree naturali protette, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 Sito esterno.
3. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 32
Decorrenza dell'efficacia
1. Le disposizioni concernenti le procedure disciplinate dalla presente legge per i progetti di impianti, opere o interventi hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle direttive previste dal comma 1 dell'art. 8.
2. In assenza delle direttive regionali, le disposizioni della presente legge entrano in ogni caso in vigore:
a) dopo 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli Allegati A.1, A.2, e A.3;
b) dopo 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli Allegati B.1, B.2, e B.3.
3. In attesa dell'emanazione delle direttive regionali, i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, e B.3 sono sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente legge su richiesta del proponente.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il S.I.A. è redatto in conformità all'Allegato C.
5. Salvo diversa determinazione del proponente, le procedure di cui alla presente legge non si applicano ai progetti di impianti, opere o interventi elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 per i quali, alla data di pubblicazione delle direttive, siano già state presentate le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni o degli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e di tutela della salute dei cittadini, a norma delle disposizioni vigenti.
6. Le disposizioni concernenti le procedure disciplinate dalla presente legge non trovano applicazione per le attività estrattive per le quali alla data di pubblicazione delle direttive previste dall'art. 8 sia stato approvato il piano particolareggiato di cui all'art. 8 della L.R. n. 17 del 1991 e successive integrazioni e modificazioni. Le predette disposizioni non trovano, inoltre applicazione qualora il piano particolareggiato di iniziativa pubblica sia stato adottato ovvero il piano particolareggiato di iniziativa privata sia stato presentato e vengano successivamente approvati.

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