LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999
INDICE
Art. 25 - Informazione e sistema informativo
Art. 26 - Relazione sull'attuazione delle procedure in materia di impatto ambientale
Art. 27 - Formazione culturale e aggiornamento professionale
Art. 28 - Spese istruttorie
Art. 29 - Norma finanziaria
Art. 30 - Disposizioni abrogative ed interpretative
Art. 31 - Modifiche degli Allegati
Art. 32 - Decorrenza dell'efficacia
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 85/337/CEE e del D.P.R. 12 aprile 1996 , stabilisce con la presente legge le disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale.
2. La valutazione di impatto ambientale ha lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita, mantenere la varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi e garantire l'uso plurimo delle risorse e lo sviluppo sostenibile. A tal fine per i progetti individuati negli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3 sono valutati gli effetti diretti ed indiretti sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale e sull'interazione tra detti fattori.
3. Le procedure disciplinate dalla presente legge hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale di impianti, opere o interventi, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi.
4. Nel perseguire tali finalità la Regione garantisce e promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti previsti dalla presente legge ed assicura il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e delle procedure amministrative, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive.
5. Le funzioni conferite alla Regione in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 , sono esercitate con le modalità stabilite dalla presente legge.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) impatto ambientale: l'insieme degli effetti rilevanti, diretti ed indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che progetti, pubblici o privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi naturali e umani;
b) procedura di verifica (screening): procedura preliminare, disciplinata dal titolo II, volta a definire se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di V.I.A.;
c) procedura di V.I.A.: la procedura, disciplinata dal titolo III, finalizzata alla espressione, da parte dell'autorità competente, della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), di cui alla successiva lettera f);
d) studio d'impatto ambientale (S.I.A.): studio tecnico- scientifico degli impatti ambientali di un progetto, di cui all'art. 11;
e) definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping): fase preliminare facoltativa, disciplinata dall'art. 12, volta a definire, in contraddittorio tra autorità competente e proponente, le informazioni che devono essere fornite nel S.I.A;
f) valutazione di impatto ambientale (V.I.A.): determinazione dell'autorità competente, disciplinata dall'art. 16, in ordine all'impatto ambientale del progetto;
g) proponente: il committente o l'autorità proponente, cioè rispettivamente il soggetto privato o pubblico che predispone le iniziative relative ad un progetto da sottoporre alle procedure disciplinate dalla presente legge;
h) progetto: gli elaborati tecnici, preliminari, definitivi o esecutivi, concernenti la realizzazione di impianti, opere o interventi, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse naturali. Nel caso di impianti, opere o interventi pubblici, per progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo si intende quanto definito rispettivamente nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 16 della L.11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;
i) autorità competente: l'amministrazione che effettua le procedure disciplinate dalla presente legge ai sensi dell'art. 5;
j) Comuni interessati: i Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto nonchè dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati;
k) Provincia interessata: la Provincia nel cui territorio sono ricompresi i Comuni interessati;
l) amministrazioni interessate: le amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione del progetto;
m) associazioni interessate: gli enti, le associazioni, ed in particolare le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349 , i comitati esponenziali di categorie o interessi collettivi, interessati dalla realizzazione del progetto ed operanti nella regione;
n) soggetto interessato: ogni soggetto portatore di un interesse inerente alla realizzazione del progetto;
o) ufficio competente: la struttura organizzativa istituita o designata dalla autorità competente per curare l'espletamento delle attività connesse e strumentali all'effettuazione delle procedure disciplinate dalla presente legge;
p) soglia dimensionale: il limite quantitativo o qualitativo oltre il quale i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 sono assoggettati alle procedure disciplinate dalla presente legge.
Art. 3
Informazione e partecipazione
1. Nelle procedure disciplinate dalla presente legge l'autorità competente assicura la promozione e la garanzia dell'informazione e della partecipazione di amministrazioni, associazioni e soggetti interessati nonchè lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente con le modalità di cui ai titoli II, III e IV.
2. Ai fini della predisposizione degli elaborati relativi alla procedura di verifica (screening) e del S.I.A il proponente ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.
Art. 4
Ambito di applicazione
1. I progetti di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3, che non ricadono all'interno di aree naturali protette, sono assoggettati alla procedura di verifica (screening), ai sensi degli artt. 9 e 10. Sono altresì assoggettati alla procedura di verifica (screening), per le parti non ancora autorizzate, i progetti di trasformazione od ampliamento dai quali derivino impianti, opere o interventi con caratteristiche e dimensioni rientranti fra quelli previsti negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3.
2. Sono assoggettati alla procedura di V.I.A., ai sensi degli articoli da 11 a 18, i progetti di cui agli:
a) Allegati A.1, A.2 e A.3;
b) Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette definite dalla L.6 dicembre 1991, n. 394 e dalla L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica (screening) di cui al comma 1.
3. Su richiesta del proponente sono assoggettati:
a) alla procedura di verifica (screening) i progetti non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3.
b) alla procedura di V.I.A. i progetti compresi negli Allegati B.1, B.2 e B.3.
4. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 3, l'autorità competente può stabilire di esentare il proponente dal pagamento delle spese istruttorie di cui all'art. 28 e di contribuire alle spese di redazione del S.I.A. fino ad un massimo complessivo del 50%, qualora sussista un interesse pubblico all'attivazione della procedura di verifica (screening) ovvero della procedura di V.I.A., in relazione agli impatti ambientali attesi per la tipologia dimensionale e la localizzazione dei progetti ovvero per la vulnerabilità dei siti interessati.
5. Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge sono ridotte del 50% nel caso in cui i progetti ricadono all'interno di aree naturali protette.
6. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate del 30% nei seguenti casi:
a) progetti localizzati nelle aree industriali ecologicamente attrezzate, individuate nei modi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. n. 112 del 1998 ;
b) progetti di trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del Regolamento CEE/1836/93 del 29 giugno 1993, concernente il sistema comunitario di ecogestione ed audit.
7. Le soglie dimensionali di cui agli allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate altresì del 20% per le attività produttive da insediare nelle aree industriali esistenti, dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Provincia individua specificatamente, su proposta dei Comuni interessati, le aree che possiedono le predette caratteristiche.
8. La disciplina della presente legge non si applica a:
a) i progetti destinati a scopi di difesa nazionale;
b) gli interventi disposti in via d'urgenza dalle competenti autorità, sia al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e del territorio da pericoli imminenti, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e della L.R. 19 aprile 1995, n. 45.
9. La Giunta regionale, su proposta della autorità competente, può, in casi eccezionali, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente legge, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell'art. 2, della direttiva n. 85/337/CEE. L'efficacia dell'esenzione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea.
10. Ai sensi dell'art. 1 commi 10 e 11 del D.P.R. 12 aprile 1996 , non sono oggetto della disciplina della presente legge i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, nonchè i progetti che costituiscono loro modifica, sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della competenza del Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349
Art. 5
Autorità competenti
1. La Regione è competente per le procedure relative ai progetti:
a) elencati negli Allegati A.1 e B.1;
b) elencati negli Allegati A.2 e B.2 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più Province;
c) previsti al comma 2 qualora la Provincia sia il proponente;
d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.1 e B.1, attivate su richiesta del proponente;
e) non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più province, attivate su richiesta del proponente.
2. La Provincia è competente per le procedure relative ai progetti:
a) elencati negli Allegati A.2 e B.2;
b) elencati negli Allegati A.3 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più Comuni;
c) previsti al comma 3 qualora il Comune sia il proponente;
d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.2 e B.2, attivate su richiesta del proponente;
e) non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio provinciale, attivate su richiesta del proponente.
3. Il Comune è competente per le procedure relative ai progetti elencati negli Allegati A.3 e B.3 e, su richiesta del proponente, ai progetti inferiori alla soglia dimensionale di cui agli Allegati A.3 e B.3.
4. L'autorità competente svolge le procedure di verifica (screening) e di V.I.A. su richiesta del proponente ovvero dello sportello unico per le attività produttive nei casi di cui all'art. 6.
5. Nell'espletamento delle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente istituisce un apposito ufficio. I Comuni possono istituire un ufficio competente intercomunale ovvero avvalersi dell'ufficio competente della Provincia, tramite apposite convenzioni.
6. Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente può avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle strutture dell'ARPA dell'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 19 aprile 1995, n.44. L'ammontare dei compensi dovuti all'ARPA è definito dalla Giunta regionale in riferimento alle diverse tipologie di impianti, opere o interventi in misura forfettaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all'art. 8 della L.R. n. 44/95.
Art. 6
Sportello unico per le attività produttive
1. Per i progetti relativi alle attività produttive assoggettate al procedimento di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 112 del 1998 , lo sportello unico attiva le procedure di verifica (screening) e di V.I.A. disciplinate dalla presente legge ed acquisisce le relative determinazioni dell'autorità competente.
2. A tal fine lo sportello unico, ai sensi della presente legge trasmette all'autorità competente la domanda del proponente con la relativa documentazione e cura gli adempimenti relativi al deposito, trasmissione e pubblicazione di cui agli artt. 9 e 14.
3. Nell'ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione all'insediamento di attività produttive la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva comprende e sostituisce le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale a norma dell'art. 17.
4. Acquisito l'esito della procedura di verifica (screening), ovvero la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva lo sportello unico conclude il procedimento di autorizzazione all'insediamento dell'attività produttiva.
5. Lo sportello unico assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia di procedure di V.I.A.
6. Fino all'istituzione dello sportello unico di cui comma 1, le domande per l'avvio delle procedure di verifica (screening) e di V.I.A. sono presentate dal proponente direttamente all'autorità competente.
Art. 7
Opere pubbliche
1. Per i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico ovvero ad impianti, opere o interventi non assoggettati alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui all'art. 6, l'autorità competente provvede al coordinamento e all'integrazione dei procedimenti amministrativi e all'acquisizione unitaria degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto.
2. In tal caso è il proponente a provvedere agli adempimenti di deposito, pubblicazione e trasmissione di cui agli artt. 9 e 14.
Art. 8
Direttive
1. Le modalità ed i criteri di attuazione delle procedure disciplinate dalla presente legge sono stabiliti dalla Giunta regionale con direttive vincolanti, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le direttive, in particolare, per tipologia di progetto, specificano:
a) i contenuti e le metodologie per la predisposizione degli elaborati relativi alla procedura di verifica (screening) e dei S.I.A.;
b) le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati ricompresi nella valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 17;
c) i casi e le modalità di autocertificazione di stati di fatto e del possesso di requisiti nel rispetto della normativa statale e della disciplina comunitaria.
2. Gli elementi richiesti dalle direttive di cui al comma 1 devono essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di ciascuna tipologia di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.
Titolo II
PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)
Art. 9
Verifica (screening)
1. Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), ai sensi dell'art. 4, il proponente presenta all'autorità competente ovvero allo sportello unico una domanda, allegando i seguenti elaborati:
a) il progetto preliminare;
b) una relazione relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto;
c) una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica.
2. L'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni e i chiarimenti necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento.
3. Gli elaborati sono depositati presso l'autorità competente e presso i Comuni interessati. Sul Bollettino Ufficiale della Regione è pubblicato l'annuncio dell'avvenuto deposito nel quale siano specificati: l'oggetto e la localizzazione del progetto, il proponente e l'indicazione dei luoghi e dei termini di deposito.
4. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e può presentare osservazioni all'autorità competente.
5. Per i progetti relativi alle attività produttive di cui all'art. 6 le forme di partecipazione previste al comma 4 si concludono entro 30 giorni dalla pubblicizzazione della domanda effettuata a norma del comma 2 dell'art. 6 del DPR n. 447 del 1998 .
6. L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.
Art. 10
Esiti della procedura
1. L'autorità competente, sulla base dei criteri indicati nell'Allegato D, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'annuncio di avvenuto deposito, verifica se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di V.I.A., esprimendosi sulle osservazioni presentate in contraddittorio con il proponente. La decisione dell'autorità competente può avere uno dei seguenti esiti:
a) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A.;
b) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A. con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo;
c) accertamento della necessità di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di V.I.A., prevista dagli artt. da 11 a 18.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, in caso di silenzio dell'autorità competente, il progetto si intende comunque escluso dalla ulteriore procedura di V.I.A..
3. L'autorità competente provvede a far pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la decisione di cui al comma 1.
4. La verifica positiva di cui alla lett. b) del comma 1 obbliga il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni in essa contenute. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.
5. L'autorità competente cura la tenuta di un registro nel quale è riportato l'elenco dei progetti per i quali sia stata richiesta la procedura di verifica (screening) nonchè l'indicazione dei relativi esiti.
6. Qualora l'autorità competente si pronunci, a norma della lett. c) del comma 1, per l'assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di V.I.A., il proponente può richiedere l'indizione della conferenza di servizi prevista dall'art. 18, ai fini della definizione, nei 30 giorni successivi, degli elementi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 12. Alla domanda è allegato il piano di lavoro per la redazione del S.I.A..
Titolo III
PROCEDURA DI V.I.A.
Art. 11
Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.)
1. I progetti assoggettati alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 4, sono corredati da un S.I.A., elaborato a cura e spese del proponente, che contiene gli elementi e le informazioni indicati nell'Allegato C.
2. Qualora per la redazione del S.I.A. debbano essere effettuati sopralluoghi o attività di campionamento o analisi di difficile ripetizione, il proponente può richiedere la presenza di tecnici designati dall'autorità competente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. L'autorità competente comunica tempestivamente al proponente i motivi tecnici dell'eventuale non adesione alla richiesta.
Art. 12
Definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping)
1. Per i progetti di cui al comma 1 dell'art. 11, è facoltà del proponente richiedere all'autorità competente l'effettuazione di una fase preliminare, volta alla puntuale definizione:
a) dei contenuti del S.I.A.;
b) della documentazione e degli elaborati di cui al comma 2 dell'art. 13.
2. Il proponente a tal fine presenta all'autorità competente un elaborato che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione del S.I.A..
3. Il S.I.A. deve comunque contenere le seguenti informazioni:
a) la descrizione del progetto definitivo;
b) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla vigente normativa;
c) una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;
d) la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi, nonchè delle misure di monitoraggio;
e) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti.
4. Per la definizione dei contenuti del S.I.A. nonchè della documentazione e degli elaborati di cui al comma 2 dell'art. 13, l'autorità competente convoca la conferenza di servizi di cui all'art. 18.
5. L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.
6. L'autorità competente, sulla base delle indicazioni della conferenza di servizi, si esprime entro 60 giorni dalla richiesta di cui al comma 1. Trascorso tale termine si intende convalidato l'elaborato di cui al comma 2 presentato dal proponente.
7. La definizione degli elementi di cui al comma 1, lett. a) e b), determinate ai sensi dei commi precedenti, vincolano l'autorità competente e le amministrazioni convocate nello svolgimento delle attività della conferenza di servizi di cui all'art. 18.
Art. 13
Presentazione della domanda
1. La domanda per attivare la procedura di V.I.A., presentata allo sportello unico ovvero all'autorità competente, contiene il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo, predisposto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 ed agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping) di cui all'art. 12.
2. Il proponente correda la domanda della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della conferenza di servizi di cui all'art. 18.
3. L'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni ed i chiarimenti necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento.
4. E' in ogni caso facoltà del proponente presentare, per una sola volta, eventuali integrazioni.
5. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del segreto industriale o commerciale, il proponente può richiedere che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi. In tal caso, il proponente allega una specifica illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle caratteristiche del progetto ed agli effetti finali sull'ambiente. Il personale dell'ufficio competente ha accesso alle informazioni in merito ai progetti soggetti alla procedura di V.I.A. anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni.
Art. 14
Deposito e pubblicizzazione
1. Il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo sono depositati presso la Regione, le Province ed i Comuni interessati.
2. Sul Bollettino Ufficiale della Regione nonchè su un quotidiano diffuso nel territorio interessato, è pubblicato l'annuncio dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati: il proponente; l'oggetto, la localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto; l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.
3. L'autorità competente trasmette, inoltre, il progetto ed il S.I.A., corredato dalla documentazione di cui al comma 2 dell'art. 13, alle amministrazioni convocate alla conferenza di servizi ai sensi dell'art. 18 e agli enti di gestione di aree naturali protette qualora il progetto interessi il loro territorio.
Art. 15
Partecipazione
1. Chiunque può, entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell'art. 14, prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente. Tale termine è ridotto a 30 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) di cui al Titolo II.
2. L'autorità competente comunica le osservazioni presentate al proponente, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il ventesimo giorno precedente alla conclusione della conferenza di servizi di cui all'art. 18.
3. L'autorità competente può promuovere, nei casi di particolare rilievo, una istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati per fornire una completa informazione sul progetto e sul S.I.A. e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). Alla istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente.
4. Qualora non abbia luogo l'istruttoria pubblica, l'autorità competente può promuovere, anche su richiesta del proponente, un contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato osservazioni.
5. Quando il proponente intende uniformare il progetto alle osservazioni o ai contributi espressi ai sensi dei precedenti commi, ne fa richiesta all'autorità competente. La richiesta interrompe il termine della procedura, che ricomincia a decorrere con il deposito, di cui al comma 1 dell'art. 14, del progetto modificato.
6. Le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dall'art. 14 sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dalle norme vigenti per i provvedimenti acquisiti ai sensi dell'art. 17.
Art. 16
Valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.)
1. L'autorità competente delibera la valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.), entro 120 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell'art. 14, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni, i contributi e le controdeduzioni. Tale termine è ridotto a 105 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), di cui al Titolo II.
2. In materia di lavori pubblici la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), è resa nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 7, della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La deliberazione, a cura dell'autorità competente, è comunicata al proponente ed alle amministrazioni interessate ed è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Le autorità competenti informano annualmente il Ministro dell'Ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di V.I.A. in corso.
Art. 17
Effetti della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)
1. La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva per i progetti relativi alle attività produttive di cui all'art. 6 comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, di competenza della Regione, della Provincia, del Comune e dell'Ente di gestione di area naturale protetta regionale.
2. La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva per i progetti di cui all'art. 7 comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa. Essa ha altresì il valore di concessione edilizia qualora il Comune territorialmente competente, valutata la sussistenza di tutti i requisiti ed ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui è subordinato il suo rilascio, si sia espresso positivamente.
3. La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva per le opere pubbliche, o di interesse pubblico da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, può costituire variante agli strumenti urbanistici qualora tali modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel S.I.A., con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'amministrazione comunale sia ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
4. La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva, qualora comprenda l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 7 della L.29 giugno 1939, n. 1497 , è trasmessa al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 9, dell'art. 82, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , e successive modifiche ed integrazioni.
5. La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in essa contenute per la realizzazione ed il monitoraggio nel tempo dell'impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.
6. La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) negativa preclude la realizzazione dell'intervento o dell'opera.
7. In relazione alle caratteristiche del progetto, la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva stabilisce la propria efficacia temporale, in ogni caso non inferiore a tre anni, anche in deroga ai termini inferiori previsti per gli atti ricompresi e sostituiti. L'autorità competente, a richiesta del proponente, può prorogare tale termine per motivate ragioni.
Art. 18
Conferenza di servizi
1. Nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale l'autorità competente indice, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito degli elaborati sul Bollettino Ufficiale della Regione, una conferenza di servizi per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 17. Dell'indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione.
2. La conferenza di servizi provvede anche all'esame del progetto e si svolge con le modalità stabilite dagli artt. 14 e seguenti della L.7 agosto 1990, n. 241 , come modificato ed integrato dall'art. 17 della L. 15 maggio 1997, n. 127 .
3. L'ufficio competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell'art. 14, predispone un rapporto sull'impatto ambientale del progetto e lo invia alle amministrazioni convocate. Il rapporto sull'impatto ambientale è, altresì, inviato al proponente che può fornire le proprie controdeduzioni o richiedere di essere sentito dalla conferenza di servizi.
4. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante la volontà dell'ente su tutti gli atti di propria competenza.
5. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato ed indicare le specifiche modifiche e prescrizioni ritenute necessarie ai fini dell'assenso. Le determinazioni conclusive possono motivatamente discostarsi dai pareri non vincolanti espressi nell'ambito della conferenza di servizi.
6. Il parere previsto al comma 2 dell'art. 5, del D.P.R. 12 aprile 1996 è reso, dalle Province, dai Comuni e dagli Enti di gestione di aree naturali protette interessati, in sede di conferenza di servizi.
7. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro 100 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell'art. 14. Tale termine è ridotto a 85 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), di cui al Titolo II.
8. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti od indagini di particolare complessità, l'autorità competente può prorogare, con propria motivata deliberazione, il termine di cui al comma 7 fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni. La proroga si applica anche al termine di cui al comma 1 dell'art. 16.
Titolo IV
PROCEDURE DI V.I.A. INTERREGIONALI E SOVRAREGIONALI
Art. 19
Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali
1. Nel caso di progetti che risultino localizzati sul territorio di più Regioni, la Giunta regionale delibera la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) d'intesa con le Regioni cointeressate, qualora tali progetti non siano di competenza dello Stato in base all'atto di indirizzo e coordinamento adottato ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 112 del 1998 .
2. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di altre Regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta ad informare e ad acquisire anche i pareri di tali Regioni nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 18.
Art. 20
Partecipazione della Regione alla procedura di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349
1. Il parere relativo alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della L.8 luglio 1986, n. 349 è espresso dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale acquisisce il parere delle Province e dei Comuni interessati. A tal fine le comunicazioni di cui al comma 3 dell'art. 6, della L. 8 luglio 1986, n. 349 sono trasmesse, a cura del proponente, anche alle Province ed ai Comuni interessati. I pareri sono espressi entro 60 giorni dal ricevimento delle comunicazioni, trascorsi i quali, la Giunta regionale può provvedere anche in assenza dei predetti pareri.
3. La Giunta regionale può promuovere consultazioni ed istruttorie pubbliche con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati.
Art. 21
Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri
1. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, l'autorità competente informa il Ministro dell'Ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con la L.3 novembre 1994, n. 640 .
Titolo V
MONITORAGGIO E CONTROLLI
Art. 22
Monitoraggio
1. Il proponente deve trasmettere all'autorità competente i risultati del monitoraggio di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art.10 e al comma 5 dell'art. 17, nonchè informare l'autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento.
2. L'autorità competente per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale si avvale delle strutture dell'ARPA dell'Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44. Si avvale inoltre delle strutture dell'ARPA per l'eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al comma 1 nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 5 della medesima legge regionale.
Art. 23
Controllo sostitutivo
1. Qualora la Provincia od il Comune non convochi la conferenza di servizi entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 18, il dirigente competente in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale della Regione l'invita a provvedere entro un termine non superiore a 15 giorni, decorso il quale la Regione provvede all'indizione della conferenza di servizi.
2. Nei casi di attività produttive di cui all'art. 6, qualora l'autorità competente non abbia deliberato la valutazione di impatto ambientale entro il termine di cui all'art. 16, lo sportello unico provvede ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 .
3. Nei casi di progetti di cui all'art. 7, qualora la Provincia od il Comune non abbia deliberato la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) entro il termine di cui all'art. 16, si applicano i principi generali della legislazione regionale in materia di poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali.
Art. 24
Vigilanza e sanzioni
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle amministrazioni interessate, l'autorità competente vigila sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonchè delle prescrizioni contenute nella valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui al comma 5 dell'art. 17, ovvero nell'atto conclusivo della procedura di verifica (screening) di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 10.
2. Nei casi di impianti, opere o interventi realizzati senza aver acquisito la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva ovvero senza l'effettuazione della procedura di verifica (screening) in violazione della presente legge, l'autorità competente dispone la sospensione dei lavori nonchè la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a spese e cura del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inerzia l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
3. Nei casi in cui il progetto è realizzato in parziale o totale difformità dalle prescrizioni contenute nella valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), di cui al comma 5 dell'art. 17, ovvero nell'atto conclusivo della procedura di verifica (screening), di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 10, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l'impianto, opera o intervento. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nella diffida, l'autorità competente revoca la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ovvero l'atto conclusivo della procedura di verifica (screening) ed applica quanto disposto dal comma 2.
Titolo VI
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 25
Informazione e sistema informativo
1. La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti al reciproco scambio di dati, informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge .
2. La Regione, nell'ambito del sistema informativo di cui alla L.R. 26 luglio 1988, n. 30, organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati anche ai fini della presente legge. Predispone inoltre una raccolta di studi e ricerche su metodologie e modelli in materia di impatto ambientale ed un archivio in cui sono raccolti i S.I.A. e le valutazioni di impatto ambientale (V.I.A.) nonchè la relativa documentazione.
3. Le pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione degli avvisi di deposito di cui al comma 3 dell'art. 9 ed al comma 2 dell'art. 14, nonchè delle decisioni per estratto di cui al comma 3 dell'art. 10 ed al comma 3 dell'art. 16, sono gratuite. Il Presidente della Regione definisce con apposito atto forme e modalità di tali pubblicazioni.
Art. 26
Relazione sull'attuazione delle procedure in materia di impatto ambientale
1. La Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente legge. In particolare la relazione:
a) informa sulle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8;
b) dà conto degli esiti delle procedure effettuate in attuazione della presente legge;
c) indica lo stato di definizione degli strumenti informativi di cui all'art. 25;
d) si esprime in merito all'efficacia delle procedure effettuate in attuazione della presente legge e formula proposte con particolare riguardo agli adempimenti previsti all'art. 31.
2. Per predisporre la relazione la Giunta regionale acquisisce informazioni, valutazioni e proposte dalle Province e dai Comuni.
3. La relazione è comunicata al Ministero dell'Ambiente, in attuazione del comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. 12 aprile 1996 .
Art. 27
Formazione culturale e aggiornamento professionale
1. La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di valutazione di impatto ambientale e ne diffonde i risultati. A tal fine può avvalersi della collaborazione di Università, enti ed istituti, italiani od esteri, stipulando apposite convenzioni.
2. La Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia di valutazione di impatto ambientale.
Art. 28
Spese istruttorie
1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla presente legge, sono a carico del proponente e sono determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura comunque non superiore al 0,05%, dall'autorità competente secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale nelle direttive di cui all'art. 8. Le spese istruttorie sono quantificate con l'atto conclusivo del procedimento.
Art. 29
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 25 ed al comma 1 dell'art. 27 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del Bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 27 la Regione fa fronte nell'ambito dei finanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 30
Disposizioni abrogative ed interpretative
1. Le modalità di valutazione di impatto ambientale, comunque denominate, previste dalla legislazione regionale ovvero dagli strumenti di pianificazione sono sostituite:
a) per i progetti previsti dagli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, da quanto previsto dalla presente legge;
b) per i progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L.8 luglio 1986 n. 349 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla procedura di cui al medesimo articolo 6.
2. La L.R. 19 maggio 1980, n. 37 concernente: " Interventi della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi " è abrogata.
3. L'art 8 e la lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle direttive previste dall'art. 8 della presente legge per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge. E' fatta salva per i piani particolareggiati adottati ovvero per i piani particolareggiati di iniziativa privata presentati in data precedente la possibilità di concludere il procedimento di approvazione secondo quanto previsto dal medesimo art. 8 della L.R. n. 17 del 1991.
Art. 31
Modifiche degli Allegati
1. Il Consiglio regionale modifica, con propria deliberazione, gli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C e D al fine di dare attuazione a normative comunitarie, nazionali o regionali.
2. Il Consiglio regionale, tenuto conto della relazione di cui all'art. 26 e sulla base degli elementi indicati nell'Allegato D, può stabilire con propria deliberazione:
a) un eventuale incremento o decremento, nella misura massima del 30%, delle soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2, e B.3, ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del D.P.R. 12 aprile 1996 ;
b) l'esclusione dalle procedure disciplinate dalla presente legge dei progetti di impianti, opere o interventi degli Allegati B.1, B.2, e B.3 che non ricadono in aree naturali protette, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 .
3. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 32
Decorrenza dell'efficacia
1. Le disposizioni concernenti le procedure disciplinate dalla presente legge per i progetti di impianti, opere o interventi hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle direttive previste dal comma 1 dell'art. 8.
2. In assenza delle direttive regionali, le disposizioni della presente legge entrano in ogni caso in vigore:
a) dopo 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli Allegati A.1, A.2, e A.3;
b) dopo 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli Allegati B.1, B.2, e B.3.
3. In attesa dell'emanazione delle direttive regionali, i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, e B.3 sono sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente legge su richiesta del proponente.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il S.I.A. è redatto in conformità all'Allegato C.
5. Salvo diversa determinazione del proponente, le procedure di cui alla presente legge non si applicano ai progetti di impianti, opere o interventi elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 per i quali, alla data di pubblicazione delle direttive, siano già state presentate le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni o degli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e di tutela della salute dei cittadini, a norma delle disposizioni vigenti.
6. Le disposizioni concernenti le procedure disciplinate dalla presente legge non trovano applicazione per le attività estrattive per le quali alla data di pubblicazione delle direttive previste dall'art. 8 sia stato approvato il piano particolareggiato di cui all'art. 8 della L.R. n. 17 del 1991 e successive integrazioni e modificazioni. Le predette disposizioni non trovano, inoltre applicazione qualora il piano particolareggiato di iniziativa pubblica sia stato adottato ovvero il piano particolareggiato di iniziativa privata sia stato presentato e vengano successivamente approvati.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 18 maggio 1999 VASCO ERRANI