LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 16
Valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.)
1. L'autorità competente delibera la valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.), entro 120 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell'art. 14, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni, i contributi e le controdeduzioni. Tale termine è ridotto a 105 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), di cui al Titolo II.
2. In materia di lavori pubblici la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), è resa nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 7, della L.11 febbraio 1994, n. 109
e successive modificazioni ed integrazioni.
e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La deliberazione, a cura dell'autorità competente, è comunicata al proponente ed alle amministrazioni interessate ed è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Le autorità competenti informano annualmente il Ministro dell'Ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di V.I.A. in corso.