Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 novembre 2000 n. 35

L.R. 6 luglio 2009 n. 6

Art. 19

(modificato comma 1 da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35)

Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali
1. Nel caso di progetti che risultino localizzati sul territorio di più Regioni, la Giunta regionale delibera la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ovvero la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) d'intesa con le Regioni cointeressate, qualora tali progetti non siano di competenza dello Stato in base all'atto di indirizzo e coordinamento adottato ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di altre Regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta ad informare e ad acquisire anche i pareri di tali Regioni nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 18.

Espandi Indice