LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
Art. 20
1. Il parere relativo alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della L.8 luglio 1986, n. 349 è espresso dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale acquisisce il parere delle Province e dei Comuni interessati. A tal fine le comunicazioni di cui al comma 3 dell'art. 6, della L.8 luglio 1986, n. 349 sono trasmesse, a cura del proponente, anche alle Province ed ai Comuni interessati. I pareri sono espressi entro 60 giorni dal ricevimento delle comunicazioni, trascorsi i quali, la Giunta regionale può provvedere anche in assenza dei predetti pareri.
3. La Giunta regionale può promuovere consultazioni ed istruttorie pubbliche con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati.