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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 novembre 2000 n. 35

L.R. 6 luglio 2009 n. 6

Art. 26
Relazione sull'attuazione delle procedure in materia di impatto ambientale
1. La Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente legge. In particolare la relazione:
a) informa sulle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8;
b) dà conto degli esiti delle procedure effettuate in attuazione della presente legge;
c) indica lo stato di definizione degli strumenti informativi di cui all'art. 25;
d) si esprime in merito all'efficacia delle procedure effettuate in attuazione della presente legge e formula proposte con particolare riguardo agli adempimenti previsti all'art. 31.
2. Per predisporre la relazione la Giunta regionale acquisisce nformazioni, valutazioni e proposte dalle Province e dai Comuni.
3. La relazione è comunicata al Ministero dell'Ambiente, in attuazione del comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. 12 aprile 1996 Sito esterno.

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