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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 novembre 2000 n. 35

L.R. 6 luglio 2009 n. 6

Art. 30

(modificato comma 3 da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35)

Disposizioni abrogative ed interpretative
1. Le modalità di valutazione di impatto ambientale, comunque denominate, previste dalla legislazione regionale ovvero dagli strumenti di pianificazione sono sostituite:
a) per i progetti previsti dagli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, da quanto previsto dalla presente legge;
b) per i progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 8 luglio 1986 n. 349 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, dalla procedura di cui al medesimo articolo 6.
2. La L.R. 19 maggio 1980, n. 37 concernente: "Interventi della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi" è abrogata.
3. L'art 8 e la lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati .... per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge. È fatta salva per i piani particolareggiati adottati ovvero per i piani particolareggiati di iniziativa privata presentati in data precedente la possibilità di concludere il procedimento di approvazione secondo quanto previsto dal medesimo art. 8 della L.R. n. 17 del 1991.

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