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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 novembre 2000 n. 35

L.R. 6 luglio 2009 n. 6

Art. 31

(modificato comma 2 da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35)

Modifiche degli Allegati
1. Il Consiglio regionale modifica, con propria deliberazione, gli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C e D al fine di dare attuazione a normative comunitarie, nazionali o regionali.
2. Il Consiglio regionale, tenuto conto della relazione di cui all'art. 26 ovvero dei risultati conseguenti alla prima applicazione delle procedure di cui alla presente legge e sulla base degli elementi indicati nell'Allegato D, può stabilire con propria deliberazione:
a) un eventuale incremento o decremento, nella misura massima del 30%, delle soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2, e B.3, ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del D.P.R. 12 aprile 1996 Sito esterno;
b) l'esclusione dalle procedure disciplinate dalla presente legge dei progetti di impianti, opere o interventi degli Allegati B.1, B.2, e B.3 che non ricadono in aree naturali protette, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 Sito esterno.
3. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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