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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 novembre 2000 n. 35

L.R. 6 luglio 2009 n. 6

Art. 8

(aggiunta lett. d) al comma 1 da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35)

Direttive
1. Le modalità ed i criteri di attuazione delle procedure disciplinate dalla presente legge sono stabiliti dalla Giunta regionale con direttive vincolanti, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le direttive, in particolare, per tipologia di progetto, specificano:
a) i contenuti e le metodologie per la predisposizione degli elaborati relativi alla procedura di verifica (screening) e dei S.I.A.;
b) le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati ricompresi nella valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 17;
c) i casi e le modalità di autocertificazione di stati di fatto e del possesso di requisiti nel rispetto della normativa statale e della disciplina comunitaria;
d) le caratteristiche dei progetti di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3 assoggettati alla procedura di verifica (screening) anche in relazione agli elementi indicati nell'Allegato D.
2. Gli elementi richiesti dalle direttive di cui al comma 1 devono essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di ciascuna tipologia di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

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