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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 novembre 2000 n. 35

L.R. 6 luglio 2009 n. 6

Titolo VI
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 25
Informazione e sistema informativo
1. La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti al reciproco scambio di dati, informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge .
2. La Regione, nell'ambito del sistema informativo di cui alla L.R. 26 luglio 1988, n. 30, organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati anche ai fini della presente legge. Predispone inoltre una raccolta di studi e ricerche su metodologie e modelli in materia di impatto ambientale ed un archivio in cui sono raccolti i S.I.A. e le valutazioni di impatto ambientale (V.I.A.) nonché la relativa documentazione.
3. Le pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione degli avvisi di deposito di cui al comma 3 dell'art. 9 ed al comma 2 dell'art. 14, nonché delle decisioni per estratto di cui al comma 3 dell'art. 10 ed al comma 3 dell'art. 16, sono gratuite. Il Presidente della Regione definisce con apposito atto forme e modalità di tali pubblicazioni.
Art. 26
Relazione sull'attuazione delle procedure in materia di impatto ambientale
1. La Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente legge. In particolare la relazione:
a) informa sulle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8;
b) dà conto degli esiti delle procedure effettuate in attuazione della presente legge;
c) indica lo stato di definizione degli strumenti informativi di cui all'art. 25;
d) si esprime in merito all'efficacia delle procedure effettuate in attuazione della presente legge e formula proposte con particolare riguardo agli adempimenti previsti all'art. 31.
2. Per predisporre la relazione la Giunta regionale acquisisce nformazioni, valutazioni e proposte dalle Province e dai Comuni.
3. La relazione è comunicata al Ministero dell'Ambiente, in attuazione del comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. 12 aprile 1996 Sito esterno.
Art. 27
Formazione culturale e aggiornamento professionale
1. La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di valutazione di impatto ambientale e ne diffonde i risultati. A tal fine può avvalersi della collaborazione di Università, enti ed istituti, italiani od esteri, stipulando apposite convenzioni.
2. La Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia di valutazione di impatto ambientale.
Art. 28
Spese istruttorie
1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla presente legge, sono a carico del proponente e sono determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura comunque non superiore al 0,05%, dall'autorità competente secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale nelle direttive di cui all'art. 8. Le spese istruttorie sono quantificate con l'atto conclusivo del procedimento.
Art. 29
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 25 ed al comma 1 dell'art. 27 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del Bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 27 la Regione fa fronte nell'ambito dei finanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 30

(modificato comma 3 da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35)

Disposizioni abrogative ed interpretative
1. Le modalità di valutazione di impatto ambientale, comunque denominate, previste dalla legislazione regionale ovvero dagli strumenti di pianificazione sono sostituite:
a) per i progetti previsti dagli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, da quanto previsto dalla presente legge;
b) per i progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 8 luglio 1986 n. 349 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, dalla procedura di cui al medesimo articolo 6.
2. La L.R. 19 maggio 1980, n. 37 concernente: "Interventi della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi" è abrogata.
3. L'art 8 e la lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati .... per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge. È fatta salva per i piani particolareggiati adottati ovvero per i piani particolareggiati di iniziativa privata presentati in data precedente la possibilità di concludere il procedimento di approvazione secondo quanto previsto dal medesimo art. 8 della L.R. n. 17 del 1991.
Art. 31

(modificato comma 2 da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35)

Modifiche degli Allegati
1. Il Consiglio regionale modifica, con propria deliberazione, gli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C e D al fine di dare attuazione a normative comunitarie, nazionali o regionali.
2. Il Consiglio regionale, tenuto conto della relazione di cui all'art. 26 ovvero dei risultati conseguenti alla prima applicazione delle procedure di cui alla presente legge e sulla base degli elementi indicati nell'Allegato D, può stabilire con propria deliberazione:
a) un eventuale incremento o decremento, nella misura massima del 30%, delle soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2, e B.3, ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del D.P.R. 12 aprile 1996 Sito esterno;
b) l'esclusione dalle procedure disciplinate dalla presente legge dei progetti di impianti, opere o interventi degli Allegati B.1, B.2, e B.3 che non ricadono in aree naturali protette, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 Sito esterno.
3. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Decorrenza dell'efficacia

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