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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Art. 21
Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri
1. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, l'autorità competente informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trova applicazione quanto previsto dagli articoli 32 e 32 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di consultazioni ed effetti transfrontalieri.

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