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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Art. 24
Vigilanza e sanzioni
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle amministrazioni interessate, l'autorità competente vigila sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonché delle prescrizioni contenute nel provvedimento di V.I.A. di cui all'articolo 17, comma 8, ovvero nell'atto conclusivo della procedura di verifica (screening) di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b). I risultati di questa attività sono resi pubblici secondo le modalità dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Trova applicazione quanto disposto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

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