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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Art. 30

(modificato comma 3 da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, poi modificata lett. b) comma 1 da art. 31 L.R. 20 aprile 2012 n. 3)

Disposizioni abrogative ed interpretative
1. Le modalità di valutazione di impatto ambientale, comunque denominate, previste dalla legislazione regionale ovvero dagli strumenti di pianificazione sono sostituite:
a) per i progetti previsti dagli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, da quanto previsto dalla presente legge;
b) per i progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale ai sensi del Titolo III della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, dalle procedure previste dal Titolo III.
2. La L.R. 19 maggio 1980, n. 37 concernente: "Interventi della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi" è abrogata.
3. L'art 8 e la lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati .... per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge. È fatta salva per i piani particolareggiati adottati ovvero per i piani particolareggiati di iniziativa privata presentati in data precedente la possibilità di concludere il procedimento di approvazione secondo quanto previsto dal medesimo art. 8 della L.R. n. 17 del 1991.

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