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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa alla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), stabilisce con la presente legge le disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale.
2. La valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.), ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione. In tale ambito la V.I.A. ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni di legge, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
a) l'uomo, la fauna e la flora;
b) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
c) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
d) l'interazione tra i fattori di cui sopra.
3. Le procedure disciplinate dalla presente legge hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale di impianti, opere o interventi, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi.
4. Nel perseguire le finalità di cui ai commi precedenti, la Regione garantisce e promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti previsti dalla presente legge ed assicura il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e delle procedure amministrative, anche attraverso gli sportelli unici.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) procedura di verifica (screening): procedura preliminare, disciplinata dal Titolo II, volta a definire se il progetto può avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di V.I.A.;
b) provvedimento di verifica (screening): il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente, disciplinato dall'articolo 10, che conclude la procedura di verifica (screening);
c) procedura di V.I.A.: la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, disciplinata dal Titolo III, finalizzata alla emanazione, da parte dell'autorità competente, del provvedimento di V.I.A., di cui alla lettera d);
d) provvedimento di V.I.A.: il provvedimento dell'autorità competente, disciplinato dagli articoli 16, 17 e 18, che conclude la fase di valutazione del processo di V.I.A.. È un provvedimento obbligatorio e vincolante, che produce inoltre gli effetti di cui all'articolo 17;
e) studio ambientale preliminare: studio tecnico-scientifico relativo alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto preliminare, disciplinato dall'articolo 9;
f) studio d'impatto ambientale (S.I.A.): studio tecnico-scientifico degli impatti ambientali di un progetto, disciplinato dall'articolo 11;
g) definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping): fase preliminare facoltativa, disciplinata dall'articolo 12, volta a definire, in contraddittorio tra autorità competente e proponente, le informazioni che devono essere fornite nel S.I.A.;
h) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica (screening) e l'adozione del provvedimento di V.I.A., e che effettua le procedure disciplinate dalla presente legge ai sensi dell'articolo 5;
i) comuni interessati: i comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto nonché dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati;
j) provincia interessata: la provincia nel cui territorio sono ricompresi i comuni interessati;
k) amministrazioni interessate: le amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione del progetto;
l) ufficio competente: la struttura organizzativa istituita o designata dalla autorità competente per curare l'espletamento delle attività connesse e strumentali all'effettuazione delle procedure disciplinate dalla presente legge;
m) soglia dimensionale: il limite quantitativo o qualitativo oltre il quale i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 sono assoggettati alle procedure disciplinate dalla presente legge.
2. Ai fini della presente legge valgono altresì le definizioni di cui all'articolo 5, lettere c), d), g), h), l), r), t), u) e v) del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Gli Allegati A.1, A.2 e A.3 elencano i progetti assoggettati alla procedura di V.I.A. di competenza rispettivamente regionale, provinciale e comunale, ai sensi degli articoli 4 e 5.
4. Gli Allegati B.1, B.2 e B.3 elencano i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) di competenza rispettivamente regionale, provinciale e comunale, ai sensi degli articoli 4 bis e 5.
Art. 3
Informazione e partecipazione
1. Nelle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente assicura la promozione e la garanzia dell'informazione e della partecipazione di amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, nonché lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente, con le modalità di cui ai Titoli II, III e IV.
2. Ai fini della predisposizione dello studio ambientale preliminare e del S.I.A., il proponente ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.
3. Ferma restando la competenza degli enti locali di promuovere le forme di partecipazione previste dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), l'autorità competente, su richiesta di una amministrazione interessata o del pubblico interessato, organizza la presentazione dei progetti sottoposti alla procedura di verifica (screening) o alla procedura di V.I.A., nonché del relativo studio ambientale preliminare o del relativo S.I.A., in un'apposita assemblea pubblica, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) dell'avviso di avvenuto deposito di cui all'articolo 9, comma 3, o all'articolo 14, comma 2.
Art. 4
Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di V.I.A.
1. Sono assoggettati alla procedura di V.I.A., ai sensi del Titolo III:
a) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3;
b) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3, qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, comprese le aree contigue, definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette), ovvero all'interno di aree SIC (Siti di importanza comunitaria) o ZPS (Zone di protezione speciale) in base alle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
c) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica (screening) di cui al Titolo II.
2. Sono inoltre assoggettati alla procedura di V.I.A. i progetti di modifica o estensione dei progetti elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3 qualora la modifica o l'estensione sia, di per sé, conforme o superiore alle soglie stabilite nei medesimi Allegati.
3. Si applica l'articolo 6, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente alle esclusioni per opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale e alle esclusioni per singoli interventi disposti in via d'urgenza.
Art. 4 bis
Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di verifica (screening)
1. Al fine di verificare se possano produrre impatti significativi e negativi per l'ambiente e vadano sottoposti alla procedura di V.I.A., sono assoggettati alla procedura di verifica (screening), i seguenti progetti:
a) i progetti di nuova realizzazione di cui agli Allegati B.1, B.2, B.3, che non ricadono all'interno di aree di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
b) i progetti di modifiche o estensioni di progetti di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, per le parti non ancora autorizzate, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.
2. Su richiesta del proponente sono assoggettati:
a) alla procedura di verifica (screening) ovvero alla procedura di V.I.A. i progetti non elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3;
b) alla procedura di V.I.A. i progetti elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3.
3. Si applica l'articolo 6, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente alle esclusioni per opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale e alle esclusioni per singoli interventi disposti in via d'urgenza.
Art. 4 ter
Soglie dimensionali
1. Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge sono ridotte del cinquanta per cento nel caso in cui i progetti ricadono all'interno di aree naturali protette o all'interno di aree SIC o ZPS in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
2. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate del trenta per cento nei seguenti casi:
a) progetti localizzati nelle aree industriali ecologicamente attrezzate, individuate nei modi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
b) progetti di trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o la certificazione ambientale secondo le norme ISO 14001.
Art. 5

(sostituito comma 6 da art. 6 L.R. 20 aprile 2012 n. 3)

Autorità competenti
1. La Regione è competente per le procedure relative ai progetti:
a) elencati negli Allegati A.1 e B.1;
b) elencati negli Allegati A.2 e B.2 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più Province;
c) previsti al comma 2 qualora la Provincia sia il proponente;
d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.1 e B.1, attivate su richiesta del proponente;
e) non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più province, attivate su richiesta del proponente.
2. La Provincia è competente per le procedure relative ai progetti:
a) elencati negli Allegati A.2 e B.2;
b) elencati negli Allegati A.3 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più Comuni;
c) previsti al comma 3 qualora il Comune sia il proponente;
d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.2 e B.2, attivate su richiesta del proponente;
e) non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio provinciale, attivate su richiesta del proponente.
3. Il Comune è competente per le procedure relative ai progetti elencati negli Allegati A.3 e B.3 e, su richiesta del proponente, ai progetti inferiori alla soglia dimensionale di cui agli Allegati A.3 e B.3.
4. L'autorità competente svolge le procedure di verifica (screening) e di V.I.A. su richiesta del proponente ovvero dello sportello unico per le attività produttive nei casi di cui all'art. 6.
5. Nell'espletamento delle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente istituisce un apposito ufficio. I Comuni possono istituire un ufficio competente intercomunale ovvero avvalersi dell'ufficio competente della Provincia, tramite apposite convenzioni.
6. Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente può avvalersi, tramite convenzione, delle strutture dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna). La convenzione è onerosa per le province ed i comuni e l'ammontare dei compensi dovuti all'ARPA è definito dalla Giunta regionale in riferimento alle diverse tipologie di impianti, opere o interventi in misura forfettaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995.
Art. 6
Norme in materia di Sportello unico per le attività produttive
1. Per i progetti relativi alle attività produttive assoggettati al procedimento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) riceve la domanda relativa alla procedura di verifica (screening) o alla procedura di V.I.A. disciplinata dalla presente legge e la trasmette immediatamente, in modalità telematica, all'autorità competente per l'effettuazione dei procedimenti di cui al Titolo II ed al Titolo III.
2. La procedura di verifica (screening) di cui al Titolo II è conclusa preliminarmente ai procedimenti di cui agli articoli 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
3. La procedura di V.I.A. di cui al Titolo III è attivata nell'ambito del procedimento unico previsto all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010. Dall'avvio della procedura fino all'adozione del provvedimento di V.I.A., sono sospesi i termini per la conclusione del procedimento unico di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 volto all'adozione degli atti di assenso necessari per la realizzazione del progetto diversi da quelli in materia ambientale e paesaggistico-territoriale. Nel caso in cui eventuali prescrizioni del provvedimento di V.I.A. comportino modifiche progettuali, i termini per la conclusione del procedimento unico ricominciano a decorrere dalla data in cui il proponente produce la documentazione progettuale modificata.
4. In ogni caso, su domanda del proponente, la procedura di V.I.A. può essere attivata e conclusa prima dell'avvio del procedimento unico di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010.
5. Nei casi di cui al comma 3, è svolta un'unica conferenza di servizi degli enti interessati alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'articolo 18 della presente legge, e al procedimento unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010. La conferenza di servizi è indetta dal responsabile del SUAP, che assicura il coordinamento e la contestualità tra i due procedimenti. Alla procedura di V.I.A. si applica la disciplina di cui alla presente legge, in particolare per quanto attiene al deposito e alla pubblicità degli atti, alla partecipazione al procedimento, alle modifiche progettuali, alle integrazioni documentali e ai termini procedimentali. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) quanto alle modalità d'indizione.
6. L'autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al proponente tramite il SUAP e mette a disposizione del SUAP tutte le informazioni sull'iter procedimentale relativo alle procedure di verifica (screening) e di V.I.A.. Il SUAP assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia di V.I.A..
Art. 7
Opere pubbliche
1. Per i progetti relativi a opere pubbliche o di pubblica utilità ovvero ad impianti, opere o interventi non assoggettati alla disciplina del SUAP di cui all'articolo 6 e non riguardanti impianti di produzione di energia elettrica, l'autorità competente per la procedura di V.I.A. provvede al coordinamento e all'integrazione dei procedimenti amministrativi e all'acquisizione unitaria degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto. Si applica quanto disposto dall'articolo 17.
Art. 7 bis
Documentazione connessa al segreto industriale
1. Nell'ambito delle procedure di verifica (screening) e delle procedure di V.I.A., a tutela del segreto industriale o commerciale, il proponente può presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o S.I.A. preliminare. In tal caso il proponente allega una descrizione generale, destinata ad essere resa pubblica, in merito al progetto e ai suoi impatti ambientali. Si applica l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 8

(aggiunta lett. d) al comma 1 da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, poi modificata alinea, lett. b) e d) e aggiunta lett. d bis) al comma 1 da art. 10 L.R. 20 aprile 2012 n. 3)

Direttive
1. Le modalità ed i criteri di attuazione delle procedure disciplinate dalla presente legge sono stabiliti dalla Giunta regionale con direttive vincolanti, pubblicate nel BURERT. Le direttive, in particolare, per tipologia di progetto, specificano:
a) i contenuti e le metodologie per la predisposizione degli elaborati relativi alla procedura di verifica (screening) e dei S.I.A.;
b) le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati, nonché le modalità di raccordo con le relative procedure, ricompresi nella valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 17;
c) i casi e le modalità di autocertificazione di stati di fatto e del possesso di requisiti nel rispetto della normativa statale e della disciplina comunitaria;
d) le caratteristiche dei progetti di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3 assoggettati alla procedura di verifica (screening) anche in relazione agli elementi indicati nell'Allegato D , nonché criteri omogenei di individuazione delle modifiche assoggettate a procedure di verifica (screening) di cui all'articolo 4 bis, comma 1, lettera b).
d bis) i formati elettronici di trasmissione della documentazione.
2. Gli elementi richiesti dalle direttive di cui al comma 1 devono essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di ciascuna tipologia di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

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