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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Titolo II
PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)
Art. 9
Procedura di verifica (screening)
1. Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) ai sensi dell'articolo 4 bis, il proponente presenta domanda all'autorità competente ovvero al SUAP, ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
a) il progetto preliminare;
b) lo studio ambientale preliminare relativo all'individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto, che evidenzi tra l'altro motivazioni, finalità e possibili alternative di localizzazione e d'intervento;
c) una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;
d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)), del costo previsto di progettazione e realizzazione del progetto;
e) la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'articolo 28.
2. Entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la domanda risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a quindici giorni. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non presenti la documentazione completa degli elementi mancanti, la domanda si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga, non superiore a trenta giorni, del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare. L'esito positivo della verifica di completezza è immediatamente comunicato al proponente, ai fini del deposito degli elaborati nonché al SUAP.
3. Gli elaborati sono depositati, a cura del proponente, su supporto informatico, nonché, in considerazione della necessità di garantire, ai sensi dell'articolo 3, l'informazione e la partecipazione del pubblico, su supporto cartaceo, per quarantacinque giorni presso l'autorità competente e presso i comuni in cui è localizzato il progetto. Sul BURERT è pubblicato, a cura dell'autorità competente, l'avviso dell'avvenuto deposito nel quale sono specificati l'oggetto e la localizzazione del progetto, il proponente, l'indicazione dei luoghi e dei termini di deposito. Dell'avvenuto deposito è dato sintetico avviso all'albo pretorio dei comuni interessati. Sono inoltre pubblicati sul sito web dell'autorità competente i principali elaborati del progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale e la relazione di cui al comma 1, lettera c).
4. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul BURERT, chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e può presentare osservazioni all'autorità competente.
5. L'autorità competente può, per una sola volta, nei quarantacinque giorni previsti dal comma 3, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere la documentazione richiesta presso gli uffici di cui al comma 3 entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
6. Il proponente può altresì presentare integrazioni volontarie al progetto, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
7. In qualunque fase della procedura, qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione alle esigenze del procedimento, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi preliminare con finalità istruttorie. Alla conferenza partecipano le province, i comuni e le amministrazioni interessate, per l'esame degli elaborati presentati e la verifica dei possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente del progetto.
8. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la procedura di verifica (screening) di cui al Titolo II può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS). In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
Art. 10
Esiti della procedura di verifica (screening)
1. L'autorità competente conclude con provvedimento motivato ed espresso la procedura di verifica (screening), sulla base dei criteri indicati nell'allegato D, valutando se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente e debba essere assoggettato alla ulteriore procedura di V.I.A.. Il provvedimento è adottato entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per il deposito degli elaborati di cui all'articolo 9, comma 3, ovvero entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione della documentazione integrativa di cui all'articolo 9, comma 5. L'autorità competente si esprime sulle osservazioni presentate, previo contraddittorio con il proponente.
2. La decisione dell'autorità competente può avere uno dei seguenti esiti:
a) esclusione del progetto, se esso non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, dalla procedura di V.I.A.;
b) esclusione del progetto, se esso non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni per la eliminazione, mitigazione, compensazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo;
c) accertamento della necessità di assoggettamento del progetto, se esso ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente, alla procedura di V.I.A., prevista dagli articoli 11,12,13,14,15,16,17 e 18.
3. A cura dell'autorità competente, il provvedimento di verifica (screening) è pubblicato per estratto nel BURERT. Esso è altresì pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente.
4. L'esito di cui alla lettera b) del comma 2 obbliga il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni in essa contenute. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

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