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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Titolo III
PROCEDURA DI V.I.A.
Art. 11

(sostituito comma 1, aggiunti commi 2 bis., 2 ter. e 2 quater. da art. 13 L.R. 20 aprile 2012 n. 3)

Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.)
1. I progetti assoggettati alla procedura di V.I.A. sono corredati da un S.I.A. elaborato a cura e spese del proponente, che contiene gli elementi e le informazioni indicati nell'allegato C ed è redatto nel rispetto degli esiti dell'eventuale fase di definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping) di cui all'articolo 12.
2. Qualora per la redazione del S.I.A. debbano essere effettuati sopralluoghi o attività di campionamento o analisi di difficile ripetizione, il proponente può richiedere la presenza di tecnici designati dall'autorità competente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. L'autorità competente comunica tempestivamente al proponente i motivi tecnici dell'eventuale non adesione alla richiesta.
2 bis. Ai fini della predisposizione del S.I.A. e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
2 ter. Nella redazione del S.I.A. relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale.
2 quater. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 12
Definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping)
1. Per i progetti di cui all'articolo 11, comma 1, è facoltà del proponente richiedere all'autorità competente l'effettuazione di una fase preliminare, volta:
a) all'accertamento dell'assenza di elementi o fattori preclusivi alla realizzazione del progetto, derivanti dalla pianificazione territoriale ed urbanistica ovvero da vincoli assoluti presenti nell'area interessata;
b) alla puntuale definizione dei contenuti del S.I.A.;
c) alla puntuale definizione della documentazione e degli elaborati di cui all'articolo 13, comma 3.
2. Il proponente presenta all'autorità competente un'analitica relazione, predisposta da un professionista abilitato, circa la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti sull'area interessata dal progetto e l'assenza degli elementi e fattori preclusivi di cui al comma 1, lettera a), nonché un elaborato che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione del S.I.A..
3. Il S.I.A., in ogni caso, contiene le seguenti informazioni:
a) la descrizione del progetto definitivo;
b) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla vigente normativa;
c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
d) una relazione, predisposta da un professionista abilitato, circa la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti sull'area interessata dal progetto e l'assenza degli elementi e fattori preclusivi di cui al comma 1, lettera a);
e) la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi, nonché delle misure di monitoraggio;
f) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
g) una descrizione della fase finale di decommissiong dell'opera;
h) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti.
4. Per la definizione dei contenuti del S.I.A., nonché della documentazione e degli elaborati di cui all'articolo 13, comma 3, l'autorità competente, entro dieci giorni dalla ricezione della documentazione, convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 18.
5. L'autorità competente, sulla base delle indicazioni della conferenza di servizi, i cui lavori si concludono entro quaranta giorni dalla ricezione della documentazione, si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1. Trascorso tale termine si intende convalidato l'elaborato di cui al comma 2. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo ai contenuti del S.I.A..
6. I termini previsti dal comma 5 sono ridotti della metà nei casi di progetti assoggettati alla procedure di V.I.A. ad esito della procedura di verifica (screening), ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c).
7. L'accertamento della insussistenza di elementi preclusivi nonché la definizione degli elementi di cui al comma 1, lettere b) e c), determinati ai sensi dei commi precedenti, vincolano l'autorità competente e le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.
8. L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.
Art. 13
Presentazione della domanda di V.I.A.
1. Alla domanda di attivazione della procedura di V.I.A., presentata al SUAP ovvero all'autorità competente, sono allegati:
a) il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo, predisposti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 11 ed agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping) di cui all'articolo 12;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, del costo di progettazione e realizzazione del progetto;
c) la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'articolo 28.
2. Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente all'elenco degli atti necessari e alle modalità di deposito della documentazione.
3. Il proponente correda la domanda della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 18, nonché della documentazione relativa alla disponibilità dell'area o all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda e prima della pubblicazione di cui al comma 6, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento delle spese istruttorie.
5. Qualora la domanda risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa. E' fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga, non superiore a sessanta giorni, del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa, la domanda si intende ritirata.
6. Effettuata la verifica di completezza, l'autorità competente provvede a pubblicare nel BURERT l'avviso dell'avvenuto deposito di cui all'articolo 14, comma 2. Prima di tale pubblicazione, l'autorità competente ne comunica la data prevista al proponente. Il proponente provvede alla pubblicazione del medesimo avviso su un quotidiano diffuso nel territorio interessato.
7. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 6, il proponente trasmette la domanda, completa degli allegati, a tutti i soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto.
Art. 14
Deposito e pubblicizzazione
1. Il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo sono depositati, a cura del proponente, su supporto cartaceo ed elettronico per sessanta giorni consecutivi presso la Regione, le province ed i comuni nei quali è localizzato il progetto, al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 3, l'informazione e la partecipazione del pubblico.
2. L'avviso dell'avvenuto deposito, all'esito positivo della verifica di completezza, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente, nel BURERT e, a cura e spese del proponente, su un quotidiano diffuso nel territorio interessato.
3. L'avviso dell'avvenuto deposito deve indicare:
a) il proponente;
b) l'oggetto, la localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto;
c) le sedi e gli indirizzi dei siti web ove possono essere consultati gli atti ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni;
d) i procedimenti compresi e sostituiti.
4. Il progetto ed il S.I.A., corredato dalla documentazione di cui all'articolo 13, comma 3, sono trasmessi su idoneo supporto informatico, a cura del proponente, alle amministrazioni convocate alla conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 18.
5. Le forme di pubblicità di cui al comma 2 tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed all'articolo 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990.
6. L'autorità competente pubblica sul proprio sito web la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto.
Art. 15

(sostituito comma 1, modificati commi 3 e 6, abrogato comma 5 da art. 17 L.R. 20 aprile 2012 n. 3)

Partecipazione
1. Chiunque può, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nel BURERT di cui all'articolo 14, comma 2, prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
2. L'autorità competente comunica le osservazioni presentate al proponente, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il ventesimo giorno precedente alla conclusione della conferenza di servizi di cui all'art. 18.
3. L'autorità competente può promuovere, nei casi di particolare rilievo, una istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed il pubblico per fornire una completa informazione sul progetto e sul S.I.A. e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). Alla istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente.
4. Qualora non abbia luogo l'istruttoria pubblica, l'autorità competente può promuovere, anche su richiesta del proponente, un contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato osservazioni.
5. abrogato.
6. Le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dall'art. 14 e dal presente articolo sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dalle norme vigenti per i provvedimenti acquisiti ai sensi dell'art. 17.
Art. 15 bis
Integrazioni e modifiche
1. L'autorità competente può richiedere al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 15, comma 1, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. L'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, l'autorità competente non procede all'ulteriore corso della valutazione.
2. Il proponente può chiedere, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 15, comma 1, per una sola volta, di modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso dell'istruttoria pubblica o del contraddittorio di cui all'articolo 15, commi 3 e 4. Se accoglie l'istanza, l'autorità competente fissa per l'acquisizione delle modifiche un termine non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente per giustificati motivi, per un massimo di ulteriori quarantacinque. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è adottato entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.
3. L'autorità competente, ove ritenga che le integrazioni e le modifiche apportate ai sensi dei commi 1 e 2 siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle stesse per sessanta giorni su supporto cartaceo e contestualmente ne dia avviso con le modalità di cui all'articolo 14. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo S.I.A. e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle modifiche apportate agli elaborati ai sensi dei commi 1 e 2. In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.
Art. 16
Provvedimento di valutazione d'impatto ambientale
1. L'autorità competente conclude la procedura di V.I.A., con provvedimento motivato ed espresso, sulla base degli esiti della conferenza di servizi di cui all'articolo 18, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni, i contributi e le controdeduzioni, entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 15, comma 1, o di cui all'articolo 15 bis.
2. Il provvedimento di V.I.A. evidenzia in modo specifico le integrazioni procedurali effettuate e le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati compresi e sostituiti ai sensi dell'articolo 17.
3. Nel corso della redazione del progetto e nella fase della sua valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della valutazione ambientale per i progetti previsti da piani e programmi per i quali la valutazione ambientale è già stata espletata.
4. La deliberazione, a cura dell'autorità competente, è comunicata al proponente ed alle amministrazioni interessate ed è pubblicata per estratto nel BURERT. Per quanto non diversamente disposto trova applicazione l'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
5. Le autorità competenti informano annualmente il Ministro dell'ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di V.I.A. in corso.
Art. 17
Effetti del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)
1. Il provvedimento positivo di V.I.A., per i progetti relativi alle attività produttive di cui all'articolo 6, nonché per i progetti relativi ad impianti di produzione di energia, comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale e paesaggistico-territoriale.
2. Il provvedimento positivo di V.I.A. per i progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità di cui all'articolo 7, ad accezione dei progetti di produzione di energia elettrica, comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nullaosta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.
3. Il provvedimento positivo di V.I.A. ha altresì il valore di titolo abilitativo edilizio qualora il Comune territorialmente competente, valutata la sussistenza di tutti i requisiti ed ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nullaosta cui è subordinato il suo rilascio, si sia espresso positivamente.
4. La procedura di V.I.A., effettuata ai sensi della presente legge, comprende e sostituisce in particolare:
a) la valutazione d'incidenza di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche); a tal fine il S.I.A. contiene gli elementi di cui all'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, dando ad essi specifica evidenza;
b) l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed alla legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), per i progetti che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato VIII del decreto legislativo n. 152 del 2006; a tal fine il S.I.A. e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste all'articolo 29 ter, e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29 sexies e 29 septies del decreto legislativo n. 152 del 2006;
c) l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137); a tal fine il S.I.A. e gli elaborati progettuali contengono anche la relativa "Relazione paesaggistica" redatta secondo le indicazioni di cui alle vigenti disposizioni.
5. Il provvedimento positivo di V.I.A. per le opere pubbliche o di pubblica utilità costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale provinciale ed urbanistica, a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), positiva sulla variante stessa, per correzione di errori materiali ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, qualora tali modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel S.I.A., con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'Amministrazione provinciale o comunale sia preventivamente acquisito ovvero sia approvato rispettivamente dal Consiglio provinciale o dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. Le proposte di variante alla pianificazione territoriale provinciale possono attenere unicamente a specifiche modifiche cartografiche degli strumenti stessi. Qualora costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, il provvedimento comprende la verifica di assoggettabilità o la Valsat. In tal caso, il S.I.A. motiva la proposta di variante in relazione all'effettivo stato dei luoghi ed all'impraticabilità di alternative, e contiene gli elementi del Rapporto ambientale preliminare o del Rapporto ambientale. In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa la Regione ai fini dell'intesa per l'approvazione della variante e dell'espressione del parere motivato relativo alla valutazione ambientale, e il provvedimento di V.I.A. di cui all'articolo 16 contiene la dichiarazione di sintesi.
6. La procedura di V.I.A. può essere attivata da parte dei comuni, delle province e della Regione in alternativa al procedimento unico di cui agli articoli 36 bis, 36 ter, 36 quater, 36 quinquies, 36 sexies, 36 septies e 36 octies della legge regionale n. 20 del 2000, al fine di assicurare la contestuale valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti dall'attuazione delle opere pubbliche di rispettiva competenza e di pervenire alla celere approvazione e realizzazione delle stesse.
7. Per i progetti di produzione di energia elettrica, la procedura di V.I.A. viene svolta all'interno del procedimento unico energetico di cui all'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), nel rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo. A tal fine l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione unica energetica convoca un'unica conferenza di servizi. Nei casi di cui al presente comma, il provvedimento positivo di V.I.A. comprende e sostituisce le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale e paesaggistico-territoriale e deve essere espresso antecedentemente o contestualmente all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione unica.
8. Il provvedimento positivo di V.I.A. obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in esso contenute per la realizzazione, l'esercizio, la dismissione, per gli eventuali malfunzionamenti, nonché per il monitoraggio nel tempo dell'impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.
9. Il provvedimento negativo di V.I.A. preclude la realizzazione del progetto.
10. In conformità all'articolo 26, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di V.I.A. ed i progetti sottoposti a V.I.A. devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di V.I.A.. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di V.I.A. deve essere reiterata.
Art. 18
Conferenza di servizi
1. Nell'ambito della procedura di V.I.A., l'autorità competente indice, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito degli elaborati nel BURERT, una conferenza di servizi per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto, di cui all'articolo 17, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Dell'indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione da parte delle province e comuni rispettivamente competenti ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3.
2. La conferenza di servizi, in sede istruttoria, provvede all'esame del progetto e del S.I.A.. Essa si svolge con le modalità stabilite dalle relative disposizioni della legge n. 241 del 1990, in quanto compatibili.
3. Le attività tecnico-istruttorie per la V.I.A. sono svolte dall'ufficio competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate. L'ufficio competente, entro il ventesimo giorno antecedente la conclusione dei lavori della conferenza di servizi di cui al comma 6, predispone un rapporto sull'impatto ambientale del progetto e lo invia alle amministrazioni convocate. Il rapporto sull'impatto ambientale è, altresì, inviato al proponente, che può fornire le proprie controdeduzioni.
4. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato ed indicare le specifiche modifiche e prescrizioni ritenute necessarie. Le determinazioni conclusive possono motivatamente discostarsi dai pareri non vincolanti espressi nell'ambito della conferenza di servizi.
5. In sede di conferenza di servizi è acquisito il parere sull'impatto ambientale del progetto da parte delle province, dei comuni interessati e degli enti di gestione di aree naturali protette interessati.
6. In ogni caso, i lavori della conferenza di servizi si concludono almeno venti giorni prima della scadenza del termine per l'adozione del provvedimento di V.I.A..

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