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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

(modificata prima alinea del punto B.2.5) dell'Allegato B.2 da art. 18 L.R. 26 luglio 2012 n. 9)

Art. 14

(prima sostituito da art. 16 L.R. 20 aprile 2012 n. 3, poi modificato comma 1 da art. 17 L.R. 18 luglio 2017, n. 16)

Deposito e pubblicizzazione
1. Il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo sono depositati, a cura del proponente, su supporto cartaceo ed elettronico per sessanta giorni consecutivi presso la Regione... ed i comuni nei quali è localizzato il progetto, al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 3, l'informazione e la partecipazione del pubblico.
2. L'avviso dell'avvenuto deposito, all'esito positivo della verifica di completezza, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente, nel BURERT e, a cura e spese del proponente, su un quotidiano diffuso nel territorio interessato.
3. L'avviso dell'avvenuto deposito deve indicare:
a) il proponente;
b) l'oggetto, la localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto;
c) le sedi e gli indirizzi dei siti web ove possono essere consultati gli atti ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni;
d) i procedimenti compresi e sostituiti.
4. Il progetto ed il S.I.A., corredato dalla documentazione di cui all'articolo 13, comma 3, sono trasmessi su idoneo supporto informatico, a cura del proponente, alle amministrazioni convocate alla conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 18.
5. Le forme di pubblicità di cui al comma 2 tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed all'articolo 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990.
6. L'autorità competente pubblica sul proprio sito web la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto.

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