LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(modificata prima alinea del punto B.2.5) dell'Allegato B.2 da art. 18 L.R. 26 luglio 2012 n. 9)
Art. 7
(prima sostituito da art. 8 L.R. 20 aprile 2012 n. 3, poi sostituito comma 1 da art. 14 L.R. 18 luglio 2017, n. 16)
Opere pubbliche
1. Alle procedure di V.I.A. relative ad opere pubbliche o di pubblica utilità si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990 .