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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 49 del 15 aprile 2004

Art. 10
Funzioni della Regione
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva, di norma ogni tre anni, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, che definisce:
a) le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, nonchè per la sperimentazione di servizi innovativi;
b) le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione degli operatori;
c) le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti di ricerca, formazione dei coordinatori pedagogici di cui all'art. 33, di documentazione, di monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi e degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali.
2. La Giunta regionale attua il programma regionale di cui al comma 1, valuta la conformità ad esso dei programmi provinciali di sviluppo e qualificazione dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) e concede ai soggetti gestori l'accreditamento di cui all'art. 18, secondo quanto previsto all'art. 37 comma 7.
3. Nell'ambito delle iniziative cui al comma 1, lettera c), la Regione può inoltre attuare direttamente progetti di interesse regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per sostenere e valorizzare le esperienze educative innovative e promuovere il più ampio confronto culturale nazionale ed internazionale.

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