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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 49 del 15 aprile 2004

Art. 11
Funzioni delle Province
1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
a) nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'art. 10, comma 1, approvano, sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di norma triennale, garantendo il coordinamento con gli interventi previsti dalla normativa statale in materia di promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
b) approvano i piani per la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici sulla base dei progetti presentati dai Comuni;
c) istituiscono la Commissione tecnica di cui all'art. 23;
d) provvedono, in collaborazione con i Comuni, alla raccolta dei dati ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima infanzia esistenti sul territorio provinciale.

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