LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 49 del 15 aprile 2004
Art. 13
Compiti delle Aziende Unità Sanitarie Locali
1. Le Aziende Unità Sanitarie Locali garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi educativi per la prima infanzia.
2. Le Aziende individuano altresì forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'art. 7, comma 2.