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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 49 del 15 aprile 2004

Art. 14
Interventi ammessi a contributo e beneficiari
1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui all'art. 10 e dei programmi provinciali di cui all'art. 11, approva il riparto dei fondi a favore delle Province per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2.
2. Nell'ambito dei programmi provinciali, i fondi regionali sono erogati dalle Province:
a) ai Comuni, singoli o associati, per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredo dei servizi educativi per la prima infanzia;
b) ai soggetti gestori, singoli o associati, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 5 per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici, nonchè per gli interventi innovativi di cui all'art. 10, comma 1, lett. a);
c) ai soggetti gestori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 5 per progetti migliorativi della qualità dei servizi;
d) agli Enti locali per l'attuazione di progetti di interesse regionale, relativi agli interventi di cui all'art. 10, comma 1, lett. c).
3. Nell'ambito dei fondi loro assegnati, per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 2, i Comuni possono altresì concedere contributi ai soggetti indicati al comma 1, lett. b), c) e d) dell'art. 5, limitatamente al riattamento, impianto e arredo di strutture adibite a servizi educativi per la prima infanzia.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e le procedure per la concessione di contributi di cui al comma 1.

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