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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 49 del 15 aprile 2004

Art. 15
Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia
1. La Regione, gli Enti locali e i soggetti gestori dei servizi per l'infanzia, anche ai fini dell'attuazione della legge 23 dicembre 1997, n. 451 Sito esterno " Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia " , sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 27 della Legge 24 dicembre 1996, n. 675 Sito esterno " Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali " .

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