LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 49 del 15 aprile 2004
Art. 33
Coordinatori pedagogici
1. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico.
2. Per i coordinatori pedagogici in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono ritenuti validi i titoli di cui sono in possesso.