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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 49 del 15 aprile 2004

Art. 6
Accesso ai servizi educativi e contribuzione ai costi
1. Nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera, o apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e agevolano l'inserimento di bambini stranieri.
2. L'accesso ai servizi integrativi è aperto prioritariamente ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età; può essere esteso anche a utenti fino ai sei anni o di età superiore, con un adeguato progetto pedagogico, strutturale e gestionale, fermo restando per la fascia d'età fino ai tre anni il rispetto degli standard di cui alla presente legge e alla relativa direttiva.
3. Nei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5, devono essere previsti:
a) il diritto all'accesso per i bambini disabili e svantaggiati;
b) la partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio- economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della vigente normativa statale di settore e in materia di condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.

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