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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R 14 aprile 2004 n. 8

L.R 29 dicembre 2006 n. 20

Art. 10
Funzioni della Regione

(già sostituiti lett. a) del comma 1 e del comma 2 e modificato comma 3 da art. 6 L.R. 14 aprile 2004 n. 8, in seguito aggiunto art. 3 bis da art. 39 L.R. 29 dicembre 2006 n. 20)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva, di norma ogni tre anni, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, che definisce:
a) le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali;
b) le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione degli operatori;
c) le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti di ricerca, formazione dei coordinatori pedagogici di cui all'art. 33, di documentazione, di monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi e degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali.
2. La Giunta regionale, in attuazione del programma di cui al comma 1:
a) adotta la delibera di programma per i finanziamenti in conto capitale per l'estensione dell'offerta, approva gli atti programmatori delle Province per le spese di investimento e adotta il relativo riparto;
b) attua annualmente il programma di cui al comma 1 per le spese correnti e, in conformità ad esso, approva il riparto dei fondi a favore delle Province.
3. Nell'ambito delle iniziative cui al comma 1, lettera c), la Regione può inoltre attuare direttamente progetti di interesse regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per sostenere e valorizzare le esperienze educative innovative e promuovere il più ampio confronto culturale nazionale ed internazionale. La Regione rilascia altresì ai soggetti gestori l'accreditamento di cui all'articolo 18, secondo quanto previsto all'articolo 37, comma 7.
3 bis La Giunta regionale, sentita la competente Commissione dell'Assemblea legislativa, può concedere alle Province contributi straordinari, per spese di investimento relative a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare all'aumento di posti nei servizi educativi per la prima infanzia, volti a riequilibrare l'offerta educativa degli ambiti provinciali al di sotto della media regionale.

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