LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Art. 24
(sostituito da art. 15 L.R. 14 aprile 2004 n. 8)
Compiti della Commissione tecnica provinciale
1. La commissione ha i seguenti compiti:
a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi privati, nonché parere vincolante in relazione all'accreditamento di servizi pubblici;
b) svolge attività di consulenza a favore dei Comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi;
c) trasmette alla Provincia e alla Regione una relazione periodica sull'attività autorizzatoria e di accreditamento del territorio provinciale, segnalando in particolare i casi problematici rilevati.
2. In deroga alle previsioni dell'articolo 23, per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento, la Commissione è costituita esclusivamente dal Presidente e dai coordinatori pedagogici, e può essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla Commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.