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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R 14 aprile 2004 n. 8

L.R 29 dicembre 2006 n. 20

Art. 25
Caratteristiche generali dell'area
1. I Comuni con la pianificazione urbanistica programmano e individuano le aree da destinarsi a servizi per la prima infanzia.
2. I servizi educativi devono essere ubicati in un'area accessibile, soleggiata, prevalentemente pianeggiante, adeguatamente protetta da fonti di inquinamento di ogni tipo, di norma caratterizzata dalla presenza di ampie zone verdi.
3. I servizi devono inoltre essere dotati di uno spazio esterno attrezzato per i bambini.

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