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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R 14 aprile 2004 n. 8

L.R 29 dicembre 2006 n. 20

Art. 28
Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamenti in conto capitale
1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia che hanno fruito di finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), è istituito vincolo di destinazione per quindici anni e la rimozione del vincolo prima della scadenza è consentita dalla Giunta regionale nel caso l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o sia prevista una diversa e migliore soluzione insediativa del servizio educativo.
2. Nel caso di finanziamenti in conto capitale concessi a soggetti privati a norma dell'articolo 14, comma 2, lettera b), il vincolo di destinazione è di durata ventennale e la rimozione del vincolo prima della scadenza è consentita dalla Giunta regionale nel caso l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o ad altro servizio sociale.
3. La Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo ed all'ammontare del contributo concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario deve restituire alla Regione.
4. La Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di restituzione del finanziamento nel caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'articolo 14 comma 3.

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