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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R 14 aprile 2004 n. 8

L.R 29 dicembre 2006 n. 20

Art. 29
Requisiti del personale
1. Nel rispetto dei requisiti fissati dallo Stato per la determinazione dei profili professionali, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dal personale educatore e dal personale addetto ai servizi generali. Gli educatori dei servizi integrativi devono possedere lo stesso titolo di studio previsto per gli educatori dei nidi d'infanzia, anche al fine di garantire la fungibilità delle prestazioni e la mobilità tra i servizi.

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