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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R 14 aprile 2004 n. 8

L.R 29 dicembre 2006 n. 20

Art. 4
Sistema educativo integrato

(modificato comma 1 da art. 4 L.R. 14 aprile 2004 n. 8)

1. I nidi d'infanzia e i servizi integrativi e i servizi sperimentali, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo dei servizi per l'infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il con fronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.
2. La Regione e gli Enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi, ivi compresi quelli sperimentali, nonché quanto specificamente indicato agli artt. 6 e 8.
3. La Regione e gli Enti locali promuovono e realizzano la continuità dei nidi e dei servizi integrativi con gli altri servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze.

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