LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Art. 7
Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione
1. I servizi educativi per la prima infanzia, anche in collaborazione con i servizi competenti delle Aziende USL e con i servizi sociali dei Comuni, garantiscono il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto all'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale, e svolgono altresì un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.
2. I servizi educativi per la prima infanzia, le Aziende USL e i Comuni individuano forme specifiche di collaborazione, al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale, e di realizzare interventi di educazione alla salute.