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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R 14 aprile 2004 n. 8

L.R 29 dicembre 2006 n. 20

Titolo II
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI GESTITI DA ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
Art. 16

(sostituito comma 1 da art. 10 L.R. 14 aprile 2004 n. 8)

Autorizzazione al funzionamento
1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, ivi compresi i nidi e i micro-nidi indicati all'articolo 70 della legge 448/2001 e le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui al presente titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.
2. L'autorizzazione al funzionamento è concessa dal Comune nel cui territorio sono ubicate le strutture, che la rilascia sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 23.
3. I soggetti gestori dei servizi ricreativi di cui all'art. 9 devono presentare al Comune competente denuncia di inizio dell'attività.
Art. 17

(sostituita lett. c) del comma 1 da art. 11 L.R. 14 aprile 2004 n. 8)

Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento
1. Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) disporre di strutture con le caratteristiche previste dal Titolo III e gli standard di cui alla direttiva prevista al comma 3 dell'art. 1;
b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa in vigore;
c) applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di settore, secondo il profilo professionale di riferimento;
d) applicare il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti così come indicato nella direttiva di cui all'art. 32;
e) adottare, qualora vengano forniti uno o più pasti, una tabella dietetica approvata dall'Azienda unità sanitaria locale e prevedere procedure di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto del DPR 7 aprile 1999, n. 128 Sito esterno "Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini", che prevedano l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e diano priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici;
f) provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti;
g) destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo di venti ore annuali, alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie.
Art. 18
Accreditamento
1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema educativo integrato di cui all'art. 4, istituisce la procedura di accreditamento, attraverso la determinazione di requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e privati.
2. L'accreditamento è concesso dal Comune entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati, previo parere della Commissione tecnica di cui all'art. 23, salvo quanto disposto all'art. 37 comma 7. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento è adottato in via sostitutiva dalla Regione.
Art. 19

(sostituito comma 2 da art. 12 L.R. 14 aprile 2004 n. 8)

Requisiti per l'accreditamento
1. Al fine dell'accreditamento, i soggetti gestori, oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, devono:
a) disporre di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio;
b) disporre della figura del coordinatore pedagogico sulla base di quanto stabilito all'art. 33;
c) prevedere nei contratti un numero di ore di formazione analogo a quello previsto per i dipendenti pubblici, anche favorendo, a tal fine, forme di partecipazione ai corsi di formazione permanente e ai progetti di qualificazione del servizio che vedano la collaborazione tra soggetti gestori diversi, pubblici e privati;
d) attuare o aderire ad iniziative di collaborazione, ove esistano diversi servizi e soggetti gestori pubblici e privati, al fine della realizzazione del sistema educativo integrato;
e) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso di cui all'art. 6 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'art. 8, sia attraverso la costituzione di organismi di gestione, sia attraverso le modalità di collaborazione con i genitori in esso indicate;
f) adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio, adeguandoli alle direttive regionali in merito.
2. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 14, comma 2, lettera b). Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è condizione di funzionamento per i servizi pubblici.
Art. 20
Registri provinciali dei servizi per la prima infanzia
1. Presso ciascuna Provincia sono istituiti i registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi ricreativi che hanno presentato denuncia ai sensi dell'art. 9.
2. A tal fine la Regione e i Comuni trasmettono periodicamente alle Province gli elenchi dei soggetti autorizzati, accreditati e autodenunciatisi.
3. L'elenco dei soggetti registrati a livello provinciale è pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 21
Vigilanza e sanzioni
1. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della Commissione tecnica di cui all'articolo 23, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento e dei requisiti di cui all'articolo 9. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione vigente.
2. Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, o gestisca un servizio ricreativo di cui all'articolo 9 senza avere presentato la denuncia di inizio attività, è soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00, il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. Entro tali limiti, il regolamento comunale stabilisce la sanzione da applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisito richiesto per l'autorizzazione. Se la violazione persiste, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale, procede alla sospensione dell'autorizzazione e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal Comune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione, il Comune stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura del servizio.
3. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'accreditamento, il concedente assegna un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale termine il concedente procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti siano reintegrati, procede alla revoca. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi, nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto.
4. Del provvedimento di revoca è data notizia alla Provincia competente che provvede alla cancellazione dal registro.
5. Il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti privati e l'introito dei relativi proventi compete al Comune.
Art. 22

(aggiunto comma 2 bis da art. 14 L.R. 14 aprile 2004 n. 8)

Rapporti convenzionali e appalto di servizi
1. I Comuni, anche in forma associata, possono convenzionarsi con soggetti accreditati per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, nel rispetto della normativa vigente. La Giunta regionale approva lo schema-tipo di convenzione, che i Comuni possono adottare per regolamentare i rapporti con tali soggetti.
2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ad elementi diversi, quali la qualità del progetto pedagogico, le modalità di gestione, il rapporto numerico tra educatori e bambini, le caratteristiche strutturali ed il prezzo.
2 bis. Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione di servizi educativi per la prima infanzia e nelle convenzioni per gli stessi è inserito l'obbligo del possesso dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 17 e per l'accreditamento di cui all'articolo 19.
Art. 23
Commissione tecnica provinciale
1. Presso ciascuna Provincia è istituita una Commissione tecnica, con funzioni consultive, composta dai seguenti rappresentanti:
a) un dirigente dell'Amministrazione provinciale competente nel settore dei servizi per l'infanzia, con funzioni di presidente;
b) due coordinatori pedagogici, di cui uno scelto tra i coordinatori operanti nel settore privato, e un dirigente dei servizi per l'infanzia, designati dalla Provincia in accordo con i Comuni;
c) due operatori dei settori igienico-sanitario e della sicurezza presenti nel territorio, designati dall'Azienda U.S.L.;
d) due tecnici del settore edilizio, con esperienze specifiche sui servizi per l'infanzia, di cui uno designato dal Comune capoluogo di provincia e l'altro dalla Provincia.
2. Qualora sul territorio provinciale esistano più Aziende U.S.L., la designazione è effettuata di comune accordo fra le stesse.
3. Un funzionario della Provincia con competenze giuridico amministrative svolge le funzioni di segretario.
4. Nell'espressione del parere, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
5. Salva la necessaria presenza del Presidente, la Commissione può operare anche con un numero ridotto di componenti, purché siano rappresentate tutte le professionalità indicate al comma 1.
6. Ciascuna Commissione è nominata dal Presidente della Provincia, resta in carica per la durata del mandato amministrativo provinciale ed ha sede presso l'Amministrazione provinciale.
Art. 24
Compiti della Commissione tecnica provinciale
1. La commissione ha i seguenti compiti:
a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi privati, nonché parere vincolante in relazione all'accreditamento di servizi pubblici;
b) svolge attività di consulenza a favore dei Comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi;
c) trasmette alla Provincia e alla Regione una relazione periodica sull'attività autorizzatoria e di accreditamento del territorio provinciale, segnalando in particolare i casi problematici rilevati.
2. In deroga alle previsioni dell'articolo 23, per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento, la Commissione è costituita esclusivamente dal Presidente e dai coordinatori pedagogici, e può essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla Commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.

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