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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R 14 aprile 2004 n. 8

L.R 29 dicembre 2006 n. 20

Titolo III
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA E DELLA STRUTTURA
Art. 25
Caratteristiche generali dell'area
1. I Comuni con la pianificazione urbanistica programmano e individuano le aree da destinarsi a servizi per la prima infanzia.
2. I servizi educativi devono essere ubicati in un'area accessibile, soleggiata, prevalentemente pianeggiante, adeguatamente protetta da fonti di inquinamento di ogni tipo, di norma caratterizzata dalla presenza di ampie zone verdi.
3. I servizi devono inoltre essere dotati di uno spazio esterno attrezzato per i bambini.
Art. 26
Integrazione tra servizi
1. Nelle aree urbane di nuovo insediamento e di ristrutturazione devono essere favorite l'integrazione e la continuità tra nidi d'infanzia, servizi integrativi, scuole dell'infanzia, scuole elementari e servizi sociali e sanitari, anche attraverso la progettazione relativa al sistema di mobilità, di accessibilità e del verde.
Art. 27
Criteri per la progettazione delle strutture e l'arredamento
1. La progettazione dei servizi educativi per la prima infanzia, fermo restando quanto previsto all'art. 16 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 Sito esterno in materia di progettazione di opere pubbliche, si realizza prendendo a riferimento anche il progetto pedagogico, dalle fasi iniziali di progettazione, fino all'attivazione del servizio.
2. Le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia devono rispondere ai requisiti di sicurezza meccanica e stabilità, sicurezza in caso di incendio, igiene, salute e benessere ambientale, sicurezza nell'impiego, protezione da rumore, risparmio energetico e fruibilità.
3. Per gli arredi, gli impianti e le suppellettili devono essere utilizzati materiali che non emettano sostanze nocive, nè in condizioni normali, nè in condizioni critiche.
Art. 28
Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamenti in conto capitale
1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia che hanno fruito di finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), è istituito vincolo di destinazione per quindici anni e la rimozione del vincolo prima della scadenza è consentita dalla Giunta regionale nel caso l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o sia prevista una diversa e migliore soluzione insediativa del servizio educativo.
2. Nel caso di finanziamenti in conto capitale concessi a soggetti privati a norma dell'articolo 14, comma 2, lettera b), il vincolo di destinazione è di durata ventennale e la rimozione del vincolo prima della scadenza è consentita dalla Giunta regionale nel caso l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o ad altro servizio sociale.
3. La Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo ed all'ammontare del contributo concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario deve restituire alla Regione.
4. La Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di restituzione del finanziamento nel caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'articolo 14 comma 3.

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