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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 12
Funzioni dei Comuni

(aggiunta lett. d bis) al comma 1 da art. 8 L.R. 14 aprile 2004 n. 8)

1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:
a) concedono l'autorizzazione al funzionamento ed esercitano la vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture, nonché sui servizi ricreativi di cui all'art. 9;
b) concedono l'accreditamento fermo restando quanto previsto dall'art. 37 comma 7;
c) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali;
d) formulano anche in collaborazione con altri soggetti, le proposte di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del proprio territorio ai fini dell'elaborazione del programma provinciale di cui all'art. 11, comma 1, lettera a);
d bis) richiedono alle Province la concessione dei contributi in conto capitale indicati all'articolo 14, comma 2;
e) attuano interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia, anche in collaborazione con altri soggetti, valorizzandone la presenza e l'esperienza;
f) promuovono, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo settore.

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