LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 13
Compiti delle Aziende Unità Sanitarie Locali
1. Le Aziende Unità Sanitarie Locali garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi educativi per la prima infanzia.
2. Le Aziende individuano altresì forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'art. 7, comma 2.