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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 13
Compiti delle Aziende Unità Sanitarie Locali
1. Le Aziende Unità Sanitarie Locali garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi educativi per la prima infanzia.
2. Le Aziende individuano altresì forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'art. 7, comma 2.

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