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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 14
Interventi ammessi a contributo e beneficiari
1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui all'articolo 10 e dei programmi provinciali di cui all'articolo 11, assegna alle Province:
a) i fondi per il riparto di cui ai commi 2 e 3;
b) le risorse per il funzionamento della Commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 23 e per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici provinciali di cui all'articolo 34.
2. A seguito dell'approvazione degli atti programmatori provinciali da parte della Giunta regionale, i fondi regionali per spese di investimento relativi a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi, sono erogati dalle Province:
a) ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per questi ultimi, il Comune interessato;
b) a soggetti privati, sentito il Comune interessato; gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo, in proprietà, oppure in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione.
3. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al comma 2, lettera b), sono revocati, con le modalità indicate all'articolo 28, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione al funzionamento entro il termine stabilito dal Comune, oppure se l'autorizzazione è revocata.
4. Nell'ambito dei programmi provinciali, i fondi regionali per spese correnti sono erogati dalle Province ai soggetti gestori, singoli o associati, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali.
5. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e le procedure per la concessione dei fondi di cui al presente articolo, nonché le aree di intervento dei progetti regionali di cui all'articolo 10, comma 3 e comma 3-bis.

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