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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 16

(sostituito comma 1 da art. 10 L.R. 14 aprile 2004 n. 8)

Autorizzazione al funzionamento
1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, ivi compresi i nidi e i micro-nidi indicati all'articolo 70 della legge 448/2001 e le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui al presente titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.
2. L'autorizzazione al funzionamento è concessa dal Comune nel cui territorio sono ubicate le strutture, che la rilascia sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 23.
3. I soggetti gestori dei servizi ricreativi di cui all'art. 9 devono presentare al Comune competente denuncia di inizio dell'attività.

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