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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 19

(sostituito comma 2 da art. 12 L.R. 14 aprile 2004 n. 8)

Requisiti per l'accreditamento
1. Al fine dell'accreditamento, i soggetti gestori, oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, devono:
a) disporre di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio;
b) disporre della figura del coordinatore pedagogico sulla base di quanto stabilito all'art. 33;
c) prevedere nei contratti un numero di ore di formazione analogo a quello previsto per i dipendenti pubblici, anche favorendo, a tal fine, forme di partecipazione ai corsi di formazione permanente e ai progetti di qualificazione del servizio che vedano la collaborazione tra soggetti gestori diversi, pubblici e privati;
d) attuare o aderire ad iniziative di collaborazione, ove esistano diversi servizi e soggetti gestori pubblici e privati, al fine della realizzazione del sistema educativo integrato;
e) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso di cui all'art. 6 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'art. 8, sia attraverso la costituzione di organismi di gestione, sia attraverso le modalità di collaborazione con i genitori in esso indicate;
f) adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio, adeguandoli alle direttive regionali in merito.
2. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 14, comma 2, lettera b). Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è condizione di funzionamento per i servizi pubblici.

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