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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 2
Nido d'infanzia

(sostituiti commi 3 e 4 da art. 2 L.R. 14 aprile 2004 n. 8)

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.
2. Il nido ha finalità di:
a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi. I nidi e i servizi integrativi e quelli sperimentali di cui all'articolo 3 possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da consentirne un pieno utilizzo e ampliare le opportunità di offerta.
4. I nidi d'infanzia, ivi compresi le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, nonché i nidi indicati all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)), in relazione ai tempi di apertura possono essere a tempo pieno o a tempo parziale; in relazione alla ricettività possono essere anche micro-nidi. La ricettività minima e massima del micro-nido è stabilita con direttiva del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
5. I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.

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