LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 20
Registri provinciali dei servizi per la prima infanzia
1. Presso ciascuna Provincia sono istituiti i registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi ricreativi che hanno presentato denuncia ai sensi dell'art. 9.
2. A tal fine la Regione e i Comuni trasmettono periodicamente alle Province gli elenchi dei soggetti autorizzati, accreditati e autodenunciatisi.
3. L'elenco dei soggetti registrati a livello provinciale è pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione.