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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 21
Vigilanza e sanzioni
1. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della Commissione tecnica di cui all'articolo 23, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento e dei requisiti di cui all'articolo 9. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione vigente.
2. Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, o gestisca un servizio ricreativo di cui all'articolo 9 senza avere presentato la denuncia di inizio attività, è soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00, il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. Entro tali limiti, il regolamento comunale stabilisce la sanzione da applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisito richiesto per l'autorizzazione. Se la violazione persiste, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale, procede alla sospensione dell'autorizzazione e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal Comune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione, il Comune stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura del servizio.
3. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'accreditamento, il concedente assegna un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale termine il concedente procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti siano reintegrati, procede alla revoca. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi, nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto.
4. Del provvedimento di revoca è data notizia alla Provincia competente che provvede alla cancellazione dal registro.
5. Il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti privati e l'introito dei relativi proventi compete al Comune.

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